Appalti

Contributi Pa in nota integrativa, partecipate in attesa di conferme dal decreto Crescita

di Stefano Pozzoli

Dal decreto Crescita - che al netto delle polemiche interne alla compagine di governo dovrebbe ormai essere prossimo alla definitiva approvazione - dovrebbe arrivare il definitivo chiarimento in merito al significato dell'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017, destinati ad entrare in vigore con i bilanci al 31 dicembre 2018. In questi commi si richiede, come si ricorderà, di inserire nella nota integrativa delle imprese le «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere» nel caso di vantaggi economici superiori ai 10mila euro provenienti da Pa e società a partecipazione pubblica, perfino se quotate. Per altro, «l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente».

I dubbi
La norma ha suscitato molti dubbi interpretativi a fronte della palese distanza tra finalità enunciata della disciplina, ovvero una maggiore trasparenza per le erogazioni liberali e il tenore letterale della disposizione, apparentemente molto vasta, visto che si parla di «vantaggi economici di qualunque genere». Per un'interpretazione restrittiva si erano espressi Utilitalia (circolare n. 01283/GL), Assonime (circolare 5/2019) e, in un recentissimo documento, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati, marzo 2019). A suscitare più di un dubbio, restava però il tenore letterale della norma (come già sottolineato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° aprile 2019). Se il decreto crescita, nella versione che verrà definitivamente approvata, manterrà il suo articolo 34, oggi titolato «Modifiche ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124)» avremo la riscrittura completa delle disposizioni oggi in vigore. E molte certezze in più.

Novità e chiarimenti
Il primo chiarimento, a oggi ufficializzato da un parere del Consiglio di Stato, è relativo alla decorrenza della norma, visto che il comma 125 modificato esplicita l'entrata in vigore della disciplina a partire dall'esercizio 2018, mentre il testo attuale faceva genericamente riferimento all'anno 2018.
Ancora, dovranno essere date informazioni in merito a «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati» da parte di pubbliche amministrazioni e dalla società a controllo pubblico, escluse però le quotate.
In sostanza, vengono chiariti due elementi di incertezza che erano sorti. Il primo, fondamentale è che si tratta di erogazioni prive di natura corrispettiva, e non di ogni forma di «vantaggi economici», con chiara esclusione dei rapporti di natura commerciale. Un beneficio rilevante per tutte le imprese che operano con la Pa e in particolare per le società partecipate da enti pubblici.
Un secondo punto che viene a risolversi è la competenza delle operazioni da presentare in nota integrativa. Sono infatti solo quelle effettivamente erogate.
La novità, infine, riguarda l'esclusione delle npartecipate e delle società quotate, prima ricomprese tra i soggetti destinatari dell'obbligo informativo, e oggi non più ricomprese in termini soggettivi grazie all'esplicito rinvio a quanto disposto dall'articolo 2-bis del Dlgs 33/2013; scelta per altro logica e coerente con il regime generale della trasparenza.
Resta il problema dell'effettiva entrata in vigore della norma, ovvero del quando e perfino del se. Ma è indubbio che la discussione in Consiglio dei Ministri n. 53, come ufficializzato dal Governo con un proprio comunicato stampa, rende assolutamente ragionevole procedere a una interpretazione restrittiva delle disposizioni a oggi in vigore.

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