Appalti

Partecipate, nasce la relazione sugli stipendi degli amministratori

di Leonardo Falduto e Marco Rossi

A distanza di due anni e mezzo dal testo unico arriva la bozza di decreto, da sottoporre alla Conferenza unificata, sui compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate dalla Pa non quotate, come previsto dall'articolo 11 del Dlgs 175/2016 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri).
Quest'ultimo, in particolare, aveva rinviato a un provvedimento attuativo la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per individuare fino a cinque fasce ai fini della classificazione delle società in controllo pubblico, determinando altresì, proporzionalmente, il limite dei compensi massimi a cui occorre fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti (comunque entro il limite di 240mila euro).

Fasce e parametri
Nella bozza, i parametri rilevanti per la classificazione nelle fasce sono: il valore della produzione, il totale dell'attivo patrimoniale e dei fondi gestiti per conto terzi nonché il numero dei dipendenti.
I dati devono essere assunti nel loro valore medio triennale (come risulta dai documenti contabili regolarmente approvati) degli ultimi esercizi, mentre per le società di nuova costituzione compete all'atto deliberativo adottato dalla pubblica amministrazione individuare la fascia di collocazione della società per il primo triennio di attività.
Le fasce sono cinque e per rientrare in ciascuna di essere la società deve soddisfare la soglia minima prevista per almeno due dei tre fattori individuati.
La prima fascia (più rilevante) è caratterizzata da un valore della produzione superiore a 200 milioni, da un attivo patrimoniale (e somme gestite per conto terzi) superiore a 1.000 milioni e da più di 1000 dipendenti; la quinta fascia, invece, si apre laddove queste grandezze risultino rispettivamente inferiori a 30 milioni, 50 milioni e 100 dipendenti.

Le eccezioni
È prevista anche qualche eccezione rispetto alla griglia, dal momento che le società che, sulla base dei parametri, dovrebbero essere collocate nella terza e quarta fascia, in presenza di un patrimonio netto (nell'ultimo triennio) di oltre 100 milioni, «salgono» nella seconda fascia.
Inoltre, le società che svolgono le funzioni di centrale di committenza, ovvero di stazione appaltante qualificata, sono collocate nella prima fascia individuata qualora abbiano pubblicato bandi o trasmesso lettere di invito per un valore medio di oltre 1.000 milioni nell'ultimo triennio. Sulla base della classificazione individuata il decreto fissa tra i 240.000 (prima fascia) e i 120.000 (quinta fascia) il tetto del trattamento economico annuo (comprensivo della parte variabile) che può essere corrisposto agli amministratori unici, agli amministratori delegati, ai dirigenti e ai dipendenti.
La componente variabile, tra l'altro, da destinare all'amministratore unico o delegato, non può risultare inferiore al 30% della componente fissa e deve essere necessariamente legata e correlata al conseguimento di obiettivi di performance (ed è corrisposta soltanto con un Mol positivo).

I compensi massimi
Ferme queste indicazioni generali, il decreto fissa anche i compensi massimi specificamente attribuibili alle diverse figure, con la premessa che l'importo effettivamente attribuito dovrebbe essere commisurato all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa: aprendo così all'evidente necessità di definizione e applicazione di sistemi di job evaluation, spesso assenti in molte società pubbliche.
In particolare, i compensi massimi per i componenti degli organi amministrativi oscillano tra i 10.000 euro ed i 23.000 euro (con livelli intermedi fissati a 19.000, 16.000 e 13.000 euro); i compensi massimi per i presidenti degli organi amministrativi oscillano, invece, tra i 15.000 euro ed i 35.000 euro (con livelli intermedi fissati a 20.000, 25.000 e 30.000 euro).
Passando agli organi di controllo, poi, ferma restando la maggiorazione del 50% per coloro che svolgono la funzione di presidente, i compensi viaggiano tra 8.000 e 20.000 euro, con fasce intermedie a 10.000, 13.000 e 16.000 euro.
L'importo indicato è comprensivo, tra l'altro, di tutti i benefici, anche non monetari, suscettibili di valutazione economica nonché delle spese di vitto e alloggio diverse da quelle di trasferta, che concorrono alla determinazione della base imponibile.

Obblighi di monitoraggio e di verifica
Infine, il decreto introduce pure degli obblighi di monitoraggio e di verifica del rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo degli amministratori, dirigenti e dipendenti, tenuto conto delle scelte operate dal decreto.
Infatti, è esplicitamente previsto che l'organo di amministrazione (sentito l'organo di controllo) riferisca all'assemblea specificamente convocata per l'approvazione del bilancio, con una relazione sulla remunerazione in merito alla politica adottata in materia di trattamento economico onnicomprensivo.
La relazione deve dare conto dei parametri per la collocazione della società nell'ambito delle fasce introdotte e deve fornire opportune indicazioni in ordine alle finalità perseguite con la politica di remunerazione, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riguardo alla componente fissa e variabile nonché gli obiettivi di performance per il bonus. Questa ultima previsione appare di particolare interesse, potendosi ricollegare (quasi in fotocopia) a quanto previsto per le società quotate dall'articolo 123-ter del Testo unico della finanza (Dlgs 58/1998), che dispone di mettere annualmente a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione.

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