Appalti

L'annullamento della gara non pregiudica il diritto alla controprestazione per le forniture eseguite

di Michele Nico

L'annullamento della gara a evidenza pubblica comporta l'invalidità del contratto di appalto stipulato in esito alla procedura, ma non pregiudica il diritto alla controprestazione della parte che ha eseguito la fornitura fino a quando è stato accertato l'annullamento della gara. Questo è l'interessante principio affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 13606/2019.

Il fatto
Un gestore di energia, servizi di conduzione e manutenzione ordinaria ha promosso una causa contro l'Inpdap, oggi Inps, per far valere la pretesa a un corrispettivo di oltre 5 milioni di euro. La Corte d'appello di Roma con una decisione del 2016 aveva aderito all'orientamento opposto (seguito peraltro anche dal Tribunale), sostenendo che nulla era dovuto all'azienda di erogazione perché la procedura di trattativa ristretta a suo tempo annullata dal Tar Lazio aveva comportato la nullità del contratto in questione.
Di conseguenza il giudice ordinario di primo grado, come poi anche la Corte d'Appello, avevano accolto l'opposizione e avevano revocato il decreto ingiuntivo a favore dell'azienda, stante la nullità del contratto stipulato tra le parti.

La decisione
La Suprema corte non è stata però di questo avviso e ha smantellato la tesi sopra esposta anche alla luce del fatto che, al momento in cui è stato dichiarato l'annullamento della procedura, la gran parte delle forniture previste dal contratto era già stata eseguita.
Ma a parte questo, in punta di diritto il collegio osserva che, all'epoca del contratto (1997), la materia non era espressamente disciplinata, dacché non era ancora entrata in vigore la direttiva 2007/66/Ce, poi trasfusa nel codice dei contratti, volta a tutelare la posizione del contraente in buona fede.
In caso di sopravvenuto annullamento della gara, scrivono i giudici, permane il rapporto sinallagmatico del contratto originario «nel senso che in ogni caso, a fronte dell'effettuazione della prestazione da parte del soggetto privato la controparte pubblica non poteva trincerarsi dietro la pronuncia di sopravvenuta invalidità, ma doveva ritenersi comunque obbligata all'effettuazione della propria controprestazione nei confronti del contraente privato in buona fede».
Per questa ragione la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la trattazione della causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Il precedente orientamento della Cassazione
La questione appare delicata e apre una serie di interrogativi per l'esercizio dell'azione amministrativa, anche perché la Cassazione, con l'ordinanza n. 4456/2018, ha sostenuto il diverso principio secondo cui dall'annullamento dell'aggiudicazione dichiarato con sentenza esecutiva deriva la caducazione automatica del contratto successivamente stipulato senza la necessità di ulteriori pronunce costitutive, ponendo il conseguente divieto per la Pa di dare ulteriore seguito ai provvedimenti annullati.

La sentenza della Corte di cassazione n. 13606/2019

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