Appalti

Società in house, l’Osservatorio del Viminale prova ad ampliare il regime di proroga degli organi

di Stefano Pozzoli

L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali tenta una invasione di campo rispetto alle competenze della Struttura Mef che, in base all'articolo 15 del Dlgs 175/2016, si occupa di società partecipate, formulando una «proposta normativa e interpretativa» di una norma che effettivamente ha creato non pochi dubbi agli operatori, vista la sua scarsa chiarezza. Si tratta dell’articolo 11, comma 15, del Dlgs 175/2016 in cui si stabilisce che per quanto riguarda il regime di proroga, «agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293» e che quindi questi organi si intendono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti da quello della scadenza del termine.

L'Osservatorio muove dalla disamina di due distinte questioni. La prima parte dalla constatazione che il Dl 293/1994 non è abrogato espressamente nel testo unico ma contesta che se si considerasse una norma ancora vigente, l'articolo 11, comma 15 «avrebbe una portata meramente rafforzativa dell'applicazione dello speciale regime di prorogatio alle società in house». La seconda deriva dal fatto che il comma 5 fa riferimento, così come la rubrica dell'articolo 11, a organi amministrativi e di controllo e non solo al consiglio di amministrazione, «rendendo lecito domandarsi se il regime di prorogatio valga anche per i componenti del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (o del sindaco unico o del revisore)».

Il primo tema viene interpretato facendo riferimento all’articolo 1, comma 3 del Tusp, per il quale, per «quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». Di conseguenza, secondo l'Osservatorio, la norma sulla prorogatio, pur non espressamente abrogata, sarebbe da ritenersi non più applicabile al di là del perimetro dell'in house, per il quale solo il Testo unico (all'articolo 11, comma 15) contempla una deroga.

Difficilmente conciliabile con questa affermazione è la lettura del secondo punto. In sostanza, sostenendo la tesi del valore derogatorio del testo unico, si dovrebbe arrivare quanto meno a dire che è chiaro che il medesimo regime di prorogatio, per le società in house, si applichi anche al collegio sindacale. Invece, per l'Osservatorio, qui si torna alle disposizioni originarie del Dl 293/1994 che invece parla di soli organi amministrativi: «E dunque non risulta ragionevole ritenere che una normativa dettata per i soli organi di amministrazione possa ampliare il proprio raggio applicativo a ricomprendere anche gli organi deputati al controllo».

In realtà, però, il Tusp non interviene a modificare il testo del Dl 293/1994 e detta invece una norma speciale per le società in house providing, considerate alla stregua di enti pubblici. Per questo, il comma 15 sta a significare che, al pari delle pubbliche amministrazioni, il termine della prorogatio di 45 giorni si applica anche ai collegi sindacali nel caso delle in house, mentre resta in vigore la disciplina previgente per le altre società.
È chiaro che questa interpretazione susciti non pochi problemi, primo tra tutti quello di creare difficoltà di governo societario quando gli organi non vengano nominati nei termini dovuti. Ci pare però che la finalità della disposizione sia sanzionatoria e che la medesima problematica valga anche per le pubbliche amministrazioni, quando superino i 45 giorni e quindi decadano, magari contestualmente, gli organi. Si concorda quindi, con l'idea di richiedere una modifica normativa, anche di interpretazione autentica.

La proposta normativa e interpretativa dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali

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