Appalti

Controllo pubblico, non sempre basta la maggioranza pubblica dei voti in assemblea

di Harald Bonura e Davide Di Russo

Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, con la sentenza 16/2019, chiariscono le condizioni per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico in base al testo unico (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 maggio).

In base alla lettera m), sono società a controllo pubblico quelle «in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» la quale a sua volta chiarisce che per controllo si intende «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti, la situazione di controllo pubblico deve risultare esclusivamente da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che assicurino alle amministrazioni socie di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La questione – come è noto – era sorta per effetto di alcune pronunce delle sezioni regionali di controllo della stessa Corte, per le quali il «controllo pubblico plurisoggettivo» potrebbe essere esercitato da più amministrazioni pubbliche anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale statutario o parasociale tra le stesse, essendo sufficienti anche semplici «comportamenti concludenti», o, al limite, la sussistenza di una maggioranza «aritmetica» di voti «pubblici» o di amministratori nominati o designati dalle amministrazioni (un controllo «potenziale», più che «di fatto»).

Non è, invece, possibile – puntualizza la Corte – considerare in controllo pubblico una società per il solo fatto che la maggioranza dei voti in assemblea o la maggioranza dei membri del Cda sia appannaggio di amministrazioni pubbliche, perché questa maggioranza va "pesata" alla luce dell'effettivo assetto societario. E ciò a maggior ragione quando, come nel caso esaminato dalla pronuncia, in virtù dello statuto o di patti parasociali, sono stabilite maggioranze qualificate la cui formazione necessita il concorso del socio privato, per cui la "astratta" maggioranza plurisoggettiva pubblica dei voti in assemblea non determina l'effettivo controllo pubblico (individuale o congiunto).

La precisazione della Corte autorizza anche una lettura a contrario: se ciò che conta è la concreta situazione di controllo pubblico, allora questo andrà affermato anche quando una o più amministrazioni che detengano partecipazioni di minoranza (e/o non detengano la maggioranza dei voti in assemblea) siano titolari di un potere di voto/veto concretamente in grado di condizionare la formazione della volontà del gruppo di comando.

Situazione concreta, inoltre, non è sinonimo di situazione di fatto: sempre le Sezioni riunite, infatti, sottolineano, altresì, che la condizione di controllo non può essere presunta nemmeno sulla base di comportamenti univoci o concludenti (a smentita, quindi, dell'atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio e controllo istituita presso il Mef in base all'articolo 15 del Dlgs 175/2016); e quindi, se la componente pubblica è frazionata tra più amministrazioni, occorre che i soci pubblici si avvalgano di un coordinamento istituzionalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo – nel senso chiarito - a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

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