Appalti

Illegittimo l'obbligo di anticipare un anno di bolletta idrica

di Amedeo Di Filippo

Sono illegittime le norme del regolamento comunale che, per la fornitura di acqua, impongono all'utente di impegnarsi ad anticipare il corrispettivo di un anno e pagare, in caso di subentro, il debito del precedente intestatario insolvente. Lo afferma il Tar Molise con la sentenza n. 166/2019.

Il fatto
Una società ha fatto ricorso contro il Comune per l'annullamento della delibera del consiglio che modificava il regolamento per la distribuzione di acqua potabile e di quella della giunta di approvazione dello schema di contratto della fornitura idrica e del relativo schema. È stata contestata la parte in cui si prevede l'obbligo per le persone giuridiche di versare, prima della stipula del contratto di fornitura idrica, una cauzione a garanzia del versamento annuale dei canoni e l'obbligo per quelle già intestatarie di sottoscrivere un nuovo contratto a queste nuove condizioni pena la decadenza automatica, con l'obbligo, in caso di subentro, di accollo e preliminare pagamento del debito residuo del precedente intestatario insolvente. Il Tar aveva dichiarato il ricorso inammissibile e indicato la giurisdizione del giudice ordinario, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato il giudizio e rimesso la causa al primo giudice, che ora condivide le perplessità sollevate dalla società ricorrente e ritiene fondate le censure proposte alle norme regolamentari.

Eccessiva onerosità
Il Tar Molise ha ritenuto «irragionevole ed ingiustificata» la previsione che impone all'utente di impegnarsi a versare il corrispettivo annuo per la fornitura idrica, cui corrisponde l'analogo onere per il Comune di eseguire la fornitura per lo stesso tempo. Questo perché in caso di recesso anticipato l'utente si troverebbe a dover corrispondere l'intera quota fissa mentre il regolamento nulla prevede circa eventuali obblighi di restituzione di quanto indebitamente percepito dal Comune.
Nemmeno si giustifica la previsione secondo cui la sottoscrizione di questo impegno è prevista come condizione per la stipula del contratto, ritenuta incongrua alla luce del fatto che la fornitura di acqua viene erogata dal Comune in regime di monopolio e afferisce a un bene di prima necessità sia per le persone fisiche che per le attività di impresa. Viene inoltre censurata la previsione di una cauzione da versarsi a garanzia del pagamento annuale dei canoni nella parte in cui risulta posta a carico delle sole persone giuridiche e non anche delle persone fisiche. Così anche le modalità di calcolo della cauzione per le società che chiedono l'intestazione per la prima volta, atteso che viene demandato in maniera poco chiara al responsabile del servizio.

L'accollo del debito
Irragionevole per il Tar Molise anche la previsione del regolamento che impone a colui che subentra nel contratto di fornitura l'obbligo di pagare il debito del precedente intestatario ove insolvente ed irreperibile: il subentrante, sostengono i giudici amministrativi, non può che ritenersi giuridicamente obbligato al pagamento del solo corrispettivo dovuto per i consumi ad esso imputabili e riferibili alla data dell'effettiva utilizzazione del servizio e non anche per i consumi altrui senza la previsione di espliciti meccanismi di rimborso.

La sentenza del Tar Molise n. 166/2019

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