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Nuovo regolamento per la relazione degli impianti Aia

Con decreto del ministero dell’Ambiente 104 del 15 aprile 2019 (comunicato dal ministero il 6 maggio scorso e in corso di pubblicazione), è stato approvato il nuovo regolamento per la predisposizione della relazione di riferimento degli impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia).

La relazione attua la direttiva 2010/75/Ue e mira a definire un quadro di riferimento attuale delle condizioni del suolo e delle acque di falda in corrispondenza degli impianti Aia, così da determinare l’eventuale futuro incremento di sostanze pericolose al momento della cessazione delle attività.

La necessità di adottare un nuovo regolamento deriva dalla sentenza del Tar Lazio 11452/2017 che aveva annullato il Dm 272/2014, adottato in violazione della procedura per l’approvazione dei regolamenti governativi. Il nuovo regolamento, pur sanando i vizi procedurali, in gran parte richiama e conferma le precedenti previsioni, ma rispetto alla correlazione tra la relazione e le eventuali procedure di bonifica in corso la nuova disciplina introduce novità importanti.

Già in passato era stata rilevata una mancanza di coordinamento tra le indagini e le verifiche previste dal Dm 272 e quelle imposte dal Testo unico ambientale per la caratterizzazione dei siti contaminati: in particolare, esistendo una disciplina nazionale sulle bonifiche, non si comprendeva la ragione per cui dovesse essere introdotta una disciplina parallela (ma non perfettamente coincidente) per l’Aia.

Una spiegazione è oggi fornita dalla relazione illustrativa del nuovo regolamento, secondo cui la relazione non deve caratterizzare uno stato di contaminazione attuale, ma deve fornire un riferimento per determinare in futuro l’incremento delle sostanze pericolose nel suolo e nelle acque sotterranee. Per questo motivo, pur tenendo conto dei criteri dettati in materia di bonifiche per programmare le indagini in campo, il regolamento prevede campioni compositi anziché puntuali, in quanto i primi fornirebbero una caratterizzazione statisticamente più rappresentativa, mentre i secondi sarebbero più adatti a verificare situazioni di contaminazioni localizzate. Invero, nel predisporre la relazione, si può tenere anche conto dei risultati ottenuti nell’ambito di una procedura di bonifica, a condizione che questi risultati siano stati validati dagli enti di controllo e che non risalgano a più di 24 mesi prima, ma queste indagini potrebbero non essere sufficienti.

Nonostante la motivazione fornita dal legislatore, restano dubbi in merito alle scelte di coordinamento tra la disciplina sulle bonifiche e quella Aia. In particolare, resta una differenza tra la misurazione dell’incremento della compromissione ambientale durante l’attività Aia e l’eventuale successiva fase di bonifica volta a contenere o eliminare tale incremento. Infatti, la disciplina sulle bonifiche rappresenta lo strumento attraverso cui l’operatore programma i rimedi ambientali per contenere la contaminazione dei terreni e delle acque.

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