Appalti

Produttori, gestori e sindaci all’appello del Mud online per i rifiuti 2018

Scade sabato 22 giugno il termine previsto per l’invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2018 e per la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) nello stesso periodo. Il modello è quello allegato al Dpcm 24 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2019. Una pubblicazione tardiva che ha fatto scattare il meccanismo previsto dall’articolo 6, comma 2-bis, legge 70/94, per il quale, se nell’anno successivo a quello di riferimento intervengono «modifiche e integrazioni» al Mud pubblicate entro il 1° marzo, il termine per la presentazione «è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione».

Il Mud va presentato per ogni unità locale. Per le imprese che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede legale. Invece, per la bonifica di siti contaminati, il Mud va presentato con riferimento al sito oggetto dell’intervento.

Sono escluse le imprese agricole previste dall’articolo 2135 del Codice civile e gli esercenti attività che ricadono nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing). Sono inoltre esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di un ente o di un’impresa. Inoltre, se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita. I diritti di segreteria sono pari a 10 euro per l’invio telematico e a 15 euro euro per l’invio tramite Pec.

Il Mud si compone di sei comunicazioni: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi; rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).

Solo chi produce, nella propria unità locale, non più di sette rifiuti per i quali va presentato il Mud e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali, può presentarlo tramite la «comunicazione rifiuti semplificata». La comunicazione non può essere compilata manualmente né inviata per posta. Occorre, infatti, accedere al portale https://mudsemplificato.ecocerved.it/ e compilarla usando le proprie credenziali (non è necessaria la firma digitale).

La comunicazione semplificata va presentata in formato file pdf, tramite Pec alla casella comunicazionemud@pec.it e deve contenere un solo Mud in formato pdf (il formato immagine non è ammesso). Nell’oggetto va indicato il codice fiscale del dichiarante. Il mittente riceve la segnalazione dell’invio corretto o meno sulla propria casella Pec. La comunicazione semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.

La comunicazione rifiuti urbani presentata dal Comune, dal consorzio di Comuni o dalla comunità montana va predisposta esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere. I dichiaranti debbono essere in possesso di firma digitale. In sua assenza, il sito indica chiaramente la procedura alternativa.

Negli altri casi ogni obbligato deve presentare un unico modello, contenente tutte le comunicazioni necessarie per l’unità locale oggetto di dichiarazione, secondo quanto indicato nella tabella a fianco.

Se il Mud non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso si va da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7, Dlgs 209/2003). Se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza (quest’anno 21 agosto 2019) la sanzione si attesta in una forbice compresa tra 26 e 160 euro.

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