Appalti

«Sì» della Sezione delle Autonomie sui compensi al Cda dell'azienda speciale senza contributi pubblici

di Vincenzo Giannotti

L'azienda speciale comunale che riceve un capitale di dotazione ed è destinataria del corrispettivo per il servizio reso, senza altri contributi pubblici, è legittimata a erogare emolumenti o indennità di carica ai componenti il consiglio di amministrazione. In altri termini, in presenza di questi soli elementi non operano le limitazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del Dl 78/2010 sulla gratuità degli incarichi. Sono queste le conclusioni della Sezione delle Autonomie tracciate nella deliberazione n. 9/2019 in risposta alla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale del Lazio.

Il dubbio
La questione sulla remuneratività delle cariche degli organi collegiali delle aziende speciali nasce dalla corretta interpretazione delle disposizioni del Dl 78/2010 che, all'articolo 6, comma 2, prevede che «la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica». Si ricorda come il legislatore, con norma di interpretazione autentica (Dl 35/2012), abbia escluso dalla gratuità degli incarichi i collegi dei revisori dei conti.
Sul concetto di «ricezione» di contributi pubblici si sono formati due diversi orientamenti dei giudici contabili di controllo. Il primo, con carattere prevalente o maggioritario, ha affermato che l'azienda speciale, in quanto destinataria del capitale di dotazione, sarebbe annoverabile tra gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Il secondo orientamento ha, invece, stigmatizzato come il fondo di dotazione sia elemento costitutivo dell'azienda speciale. Sul punto merita menzione la posizione assunta dalla Sezione giurisdizionale dell'Umbria che, con la sentenza n. 52/2016, ha escluso che il fondo di dotazione o l'erogazione di somme a titolo di contratto di servizio possano essere considerate contribuzione pubblica (sentenza che è stata confermata anche in appello). Esclusi, pertanto, sia il fondo di dotazione sia il pagamento dei servizi resi dall'azienda speciale, resta da verificare quale altra contribuzione possa essere prevista nei suoi confronti. La Sezione delle Autonomie evidenzia come possibili contribuzioni siano espressamente previste dall'articolo 114, comma 6, del Tuel, nonché dell'articolo 11-ter del Dlgs 118/2011, secondo cui l'ente locale può assumersi «l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione». In questo caso, qualora si dovesse verificare la partecipazione economica dell'ente locale a queste contribuzioni, allora si sarebbe in presenza di contributi da considerare sicuramente elementi non costitutivi dell'azienda speciale (come il fondo di dotazione), né connaturati alla mission istituzionale della stessa (come il contratto di servizio), potendo essere erogati o meno da parte dell'ente locale.

Considerazione conclusive
Nel caso, pertanto, in cui l'azienda speciale riceva esclusivamente il capitale di dotazione e la remunerazione dei servizi prestati dall'ente locale, ai componenti del consiglio di amministrazione potranno essere legittimamente erogati i compensi previsti dallo statuto, mentre nel caso in cui l'ente locale contribuisca economicamente con fondi ulteriori, allora la remunerazione sarebbe illegittima stante la loro gratuità. La Corte ricorda, infine, che in ogni caso trova applicazione, anche in assenza di contribuzione pubblica, l'articolo 1, comma 554, della legge 147/2013 secondo cui, in presenza di un affidamento diretto, da parte di soggetti pubblici, per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione e del conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, sia obbligatorio procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione, mentre il conseguimento di un risultato economico negativo, per due anni consecutivi, rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 9/2019

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