Appalti

Le tariffe dello scuolabus devono garantire la copertura integrale dei costi

di Michele Nico

Il servizio di trasporto scolastico va inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale, di modo che la quota di partecipazione finanziaria da porre a carico dell'utenza deve concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per organizzare il servizio stesso. Con la delibera n. 46/2019, la Corte dei Conti, Sezione di controllo del Piemonte, ha escluso qualsiasi discrezionalità per l'azione amministrativa dell'ente che intenda agevolare la frequenza all'attività didattica da parte dell'utenza scolastica.

Il caso
Il quesito posto alla Sezione Piemonte nasceva dall'esigenza di un Comune che, dopo aver completato i lavori di costruzione del nuovo complesso scolastico o, per agevolare la frequenza degli utenti alla nuova struttura ha ritenuto di attivare, in via sperimentale, un servizio di trasporto scolastico per collegare il centro abitato con il nuovo plesso. Dato il carattere sperimentale del nuovo servizio, il sindaco del Comune si è rivolto alla Sezione per sapere se sia possibile organizzare un servizio derogando alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs 63/2017. Secondo questa norma gli enti «assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro il pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati».

Il parere dei giudici
I giudici hanno inquadrato il servizio di trasporto scolastico nella categoria dei servizi pubblici locali con l'effetto che, ai fini della remunerazione del servizio stesso, non può che trovare applicazione l'articolo 117 del Tuel. Questo approdo è il perno fondamentale del ragionamento seguito dal collegio che esclude coerentemente la possibilità di qualificare il trasporto scolastico come servizio pubblico a domanda individuale. In quest'ultimo scenario, il Comune avrebbe potuto godere di una ben maggiore discrezionalità dal momento che la tariffa pagata dall'utente all'amministrazione per la fruizione di un servizio pubblico a domanda individuale non costituisce il prezzo della singola prestazione ma rappresenta la misura della contribuzione dell'utente al costo complessivo sostenuto dalla Pa per l'erogazione del servizio (si veda, nello specifico, Dm 31 dicembre 1983 in attuazione del Dl 55/1983 convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131).
Per contro, l'articolo 117 del Tuel in tema di gestione dei servizi pubblici locali non lascia adito a dubbi in ordine alla necessità che le tariffe da approvarsi a cura dell'ente debbano «assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione», tenuto conto dei seguenti criteri:
a) corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti e il capitale investito;
c) entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
La necessità di applicare questa disciplina, scrivono i giudici, «presuppone un'efficace rappresentazione dei costi e una copertura nel rispetto dei [prescritti] criteri generali", con la conseguenza che l'erogazione del servizio "non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio (…), di modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell'utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo».

La delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 46/2019

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