Appalti

Comune e azienda rifiuti in solido per l'incidente causato dal cassonetto che ingombra la strada

di Andrea Alberto Moramarco

Per l'incidente dovuto al mal posizionamento sulla sede stradale di un cassonetto dei rifiuti rispondono in solido il Comune e la società appaltatrice del servizio rifiuti. Si tratta di una responsabilità da omessa custodia (articolo 2051 del codice civile) e non di responsabilità extracontrattuale (articolo 2043). Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 15860, depositata ieri.

I fatti
La decisione della Corte pone la parola fine a una lunghissima vicenda giudiziaria, nata più di 20 anni fa a seguito di un incidente stradale abbastanza singolare: un uomo alla guida di un motoveicolo, per evitare un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, si accostava in prossimità del margine destro della carreggiata. Urtava la spalla e il braccio contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, collocato, in assenza di alcuna segnaletica, in posizione sporgente di circa 40-50 cm sulla corsia di marcia percorsa, dopo una semicurva a destra che ne impediva la visuale. Lo sfortunato guidatore dopo l'impatto rovinava a terra riportando lesioni gravissime, al punto da rimanere invalido.
In Tribunale la vicenda coinvolgeva sia il Comune che la società appaltatrice del servizio rifiuti, con quest'ultima riconosciuta responsabile esclusiva del sinistro e condannata a pagare circa 500 mila euro, tra danno biologico e morale, in favore del conducente. La Corte d'appello correggeva poi il tiro, ritenendo sussistente l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e riconoscendo un concorso di colpa di tutti i soggetti interessati, con diminuzione e diversa ripartizione risarcimento.

La decisione
Su ricorso del Comune, il caso è passato, infine, all'esame dei giudici di legittimità i quali, dopo aver ricostruito le fasi della lunga e complessa vicenda processuale, si limitano a correggere la motivazione della sentenza di appello precisando l'esatta configurazione giuridica della vicenda. Essa va inquadrata nell'articolo 2051 del codice civile e non nell'articolo 2043, ricorrendo cioè una fattispecie di responsabilità oggettiva, che sussiste soltanto in presenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, a prescindere dal dolo o colpa dei danneggianti. Ciò, tuttavia, non cambia la conclusione della vicenda configurandosi ugualmente un concorso di responsabilità tra Comune e società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti: il primo per omessa custodia della strada, la seconda per il posizionamento irregolare del cassonetto.

La sentenza della Corte di cassazione n. 15860/2019

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