Appalti

L'affidamento dell'incarico di medico del lavoro è appalto di servizi

di Pietro Alessio Palumbo

Il conferimento dell'incarico di medico competente, previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è qualificabile come appalto di servizi e non come mero incarico professionale normato dal testo unico sul pubblico impiego. Ciò perché la designazione del medico della sicurezza negli enti pubblici non è strumentale all'esercizio delle attività di competenza dell'amministrazione. In altre parole non rientra fra i compiti istituzionali che potrebbe giustificare un incarico di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione.
Questo è quanto ha dedotto l'Autorità nazionale anticorruzione, con la delibera di precontenzioso n. 412/2019, che su tutti ha ritenuto dirimente un aspetto: trattasi di attività che l'ente pubblico è chiamato a svolgere nella veste di datore di lavoro e in via obbligatoria.

La vicenda
Un ente pubblico aveva indetto una procedura pubblica selettiva per il conferimento dell'incarico di medico della sicurezza. L'ente aveva pubblicato un avviso pubblico che precludeva la partecipazione a ditte e società. La clausola è stata contestata da una società di settore che con istanza di autotutela ha chiesto all'ente pubblico di modificare l'avviso al fine di consentire la partecipazione alla procedura a tutti gli operatori economici. L'ente ha deciso pertanto di interpellare l'Anac sospendendo nelle more la procedura di affidamento.

Natura dell'affidamento
L'Anac ha chiarito che mentre il codice dei contratti pubblici definisce l'appalto pubblico di servizi come il contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici avente come oggetto la prestazione di servizi, il testo unico sul pubblico impiego prevede che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo.
In questo secondo caso l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente conferente e deve risultare coerente con le sue esigenze di funzionalità. Inoltre l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
A ben guardare l'incarico di medico della sicurezza implica compiti del soggetto affidatario che non consistono solo nell'effettuazione di visite mediche programmate nei confronti dei lavoratori, ma comprendono una ben diversa attività di collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, della predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, della formazione e informazione dei lavoratori, della organizzazione del servizio di primo soccorso.
Questo medico ha anche il compito di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari in funzione dei rischi specifici. Il medico della sicurezza deve inoltre partecipare a riunioni periodiche con il datore di lavoro, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, discutendo con costoro sul documento di valutazione dei rischi, sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, sui criteri di scelta, caratteristiche ed efficacia dei dispositivi di protezione.
Pertanto è proprio dalla complessità delle prestazioni da erogare e dal carattere costante del servizio, che si trae la piena conferma della sua qualificazione come appalto di servizi, tant'è vero che lo stesso ente pubblico coinvolto, pur escludendo («illogicamente») la natura di appalto di servizi dell'incarico, lo ha nei fatti considerato tale richiedendo all'Anac il codice identificativo di gara (Cig) e nominando il responsabile unico del procedimento (Rup).

La delibera Anac n. 412/2019

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