Appalti

Contratto di rendimento energetico, i presupposti per non contabilizzarlo in bilancio

di Patrizia Ruffini

Deve essere provato che i rischi di costruzione gravano sul privato, il quale deve essere l'effettivo proprietario dell'infrastruttura; l'ente pubblico, inoltre, non deve assumere, mediante finanziamenti o rilascio di garanzie, oneri superiori al 49% dei costi complessivi dell'operazione.
Sono questi due i principiali requisiti richiesti affinché un contratto di rendimento energetico possa rientrare nell'alveo delle operazioni di partenariato pubblico privato e non essere contabilizzato nel bilancio (trattamento off balance).
Ad affrontare il tema del trattamento del contratto di Energy performance contract (Epc) collegato a un contratto di leasing finanziario è la Corte dei conti per la Basilicata con la deliberazione n. 43/2019.

I contratti di rendimento energetico
I contratti di rendimento energetico sono uno strumento da utilizzare per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. Hanno per oggetto il conseguimento di una «misura di miglioramento dell'efficienza energetica» stabilita dalle parti, anche in termini di risparmi finanziari, che costituisce al contempo il parametro in funzione del quale saranno pagati gli investimenti effettuati dal soggetto privato (di qualsiasi natura: lavori-forniture o servizi).

La contabilizzazione
Quali sono gli elementi da valutare per non contabilizzare nel bilancio dell'ente pubblico l'operazione di leasing finanziario e il collegato contratto di rendimento energetico?
Innanzi tutto va tenuto presente che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il contratto di leasing finanziario e i contratti assimilati costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. Questi contratti potranno non essere considerati, agli effetti del bilancio dell'ente, come operazione di indebitamento solo nel caso in cui risultino conformi ai presupposti e ai requisiti della normativa vigente e delle indicazioni Eurostat in materia di partenariato pubblico-porivato (deliberazione Sezione delle Autonomie n. 15/2017). Anche il contratto di rendimento energetico, dunque, potrà essere trattato contabilmente off balance, solo se conforme ai requisiti e ai presupposti previsti in materia di Ppp.
Nello specifico occorre «provare» che il soggetto privato sia l'effettivo «proprietario economico» degli assets coinvolti nell'operazione, secondo i criteri fissati dalle decisioni Eurostat in materia. Questo presupposto deve sussistere nel momento genetico-strutturale e persistere anche nella fase attuativa e conclusiva del rapporto, pena la necessità di riclassificare, in pendenza di rapporto, l'operazione di investimento come «indebitamento» a carico dell'ente pubblico. La regola base seguita da Eurostat sin dal 2004 richiede anche che sia a carico del privato uno degli altri rischi connessi all'attività oggetto del contratto (disponibilità o domanda).
Dovranno poi essere contabilizzate «on balance» tutte le operazioni nell'ambito delle quali l'ente pubblico assuma, mediante finanziamenti o rilascio di garanzie, oneri superiori al 49 percento dei costi complessivi dell'operazione. Ciò non vuol dire che la Pa non possa effettuare alcuna forma di finanziamento per il progetto in Ppp, ma questa forma di «incentivo» all'investimento privato non deve essere pari o superiore al 50% dei costi di capitale sostenuti dal privato.

Il finanziamento
Infine, i giudici contabili fanno cenno alla questione del finanziamento degli oneri derivanti dal contratto di leasing finanziario con i risparmi finanziari conseguiti a seguito dell'efficientamento energetico degli immobili.
Secondo la Corte si pone un problema di «contestualità» della copertura finanziaria, e ciò per il semplice motivo che, alla data della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria e, quindi, alla data dell'impegno finanziario assunto dall'ente, queste risorse risultano ancora incerte nell'«an e nel quantum».

La deliberazione della Corte dei conti Basilicata n. 43/2019

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