Appalti

Rifiuti abbandonati in strada, proprietario e concessionario devono provvedere alla rimozione

di Domenico Carola

Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il proprietario o concessionario della strada deve provvedere alla sua pulizia e quindi rimuovere i rifiuti depositati sulla strada medesima e sulle sue pertinenze. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3967/2019.

La vicenda
Degli agenti del corpo forestale hanno informato un Comune della presenza di una notevole quantità di rifiuti abbandonati nei pressi di una stradina adibita dall'Anas a viabilità di esercizio a una strada statale. Il dirigente municipale ha conseguentemente ordinato alla società di provvedere rapidamente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, perché pericolosi per la pubblica incolumità, e alla bonifica del luogo, nel più breve tempo possibile, per evitare disagi alla popolazione nonché all'ambiente. L'Anas contro il provvedimento ha proposto ricorso al Tar che ha accolto le censure. L'amministrazione comunale contro l'accoglimento ha proposto appello al Consiglio di Stato deducendo error in iudicando in relazione all'articolo 14 del Dlgs 22/1997 e all'articolo 192 del Dlgs 152/2006.

La decisione
I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto l'appello, posto che è infondato l'assunto del giudice di primo grado, secondo il quale l'obbligo per Anas di rimuovere i rifiuti in questione non sarebbe imposto da alcuna norma di legge o regolamentare o di altra natura. Il regime di responsabilità del soggetto proprietario della strada si fonda esplicitamente e in modo inequivoco sulla disciplina contenuta nel codice della strada (articolo 14), con specifico riguardo alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze che è ivi affermato in capo ai soggetti che ne sono proprietari o concessionari. La disciplina citata pone a carico degli enti proprietari la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, precisando che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
Tra la disciplina di ordine generale contenuta nel decreto legislativo 152/2006 (articolo 192) e quella specifica per i soggetti proprietari e concessionari di strade contenuta nella disciplina del codice della strada viene a instaurarsi un rapporto di specialità, contraddistinto dalla sussistenza nell'ordinamento di una norma puntuale che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, impone in via diretta al soggetto proprietario o concessionario della strada di provvedere alla sua pulizia e, quindi, di rimuovere i rifiuti depositati sulla strada medesima e sulle sue pertinenze. Questo obbligo può ben correlarsi anche alle concorrenti necessità dell'incolumità pubblica, nonché all'esigenza di evitare pregiudizi all'ambiente e a tutti coloro che sono insediati nel territorio, e deve pertanto essere fatto rispettare, in caso di inadempienza del proprietario o del concessionario, dall'amministrazione comunale, in quanto istituzionalmente tenuta a esercitare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, anche con precipuo riguardo ai servizi resi alla comunità e all'assetto e all'utilizzazione del territorio medesimo. Tanto premesso il Comune ha dunque emesso il provvedimento impugnato nei confronti di Anas Spa, e ciò proprio in quanto quest'ultima è istituzionalmente e inderogabilmente obbligata a mantenere la pulizia della strada da essa gestita e delle sue pertinenze.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3967/2019

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