Appalti

Turbativa d'asta alla società che nell'emergenza concorda con il Comune l'affidamento diretto

di Michele Nico

Con la sentenza n. 24898/2019, la Corte di cassazione penale, sezione VI, offre alcuni spunti d'interesse in ordine alla fattispecie della turbativa del procedimento di scelta del contraente che il codice penale ascrive tra i delitti dei privati contro la Pa.

La vicenda
La pronuncia ha preso le mosse dal ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica contro la decisione con cui il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha annullato in sede di appello l'ordinanza del Gip con la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali per la durata di un anno a carico dell'amministratore unico di una società di igiene ambientale. Questi aveva concorso con il sindaco di un Comune e alcuni suoi dirigenti a porre in essere un accordo collusivo, finalizzato a ottenere l'affidamento senza gara del servizio rifiuti, con l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente. Nel caso di specie, l'ordinanza d'urgenza si era resa in effetti necessaria a seguito dell'intervenuta definitività del provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti del precedente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. In queste circostanze, un'interruzione del servizio pubblico sic et simpliciter avrebbe inevitabilmente determinato gravi problemi ambientali, d'igiene e di salute pubblica, per cui si è imposta l'esigenza di adottare ogni misura utile per la continuazione del servizio.
Di qui l'ordinanza sindacale che, secondo l'impostazione accusatoria del primo giudice, avrebbe dato luogo al delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, a causa della scelta del soggetto gestore avvenuta «in maniera riservata, diretta e rapidissima», senza alcun tipo di evidenza pubblica.
Per contro, in sede di riesame il Tribunale di Catanzaro non ha ravvisato indizi sufficienti a provare un accordo fraudolento tra il Comune e il nuovo gestore, giungendo alla decisione di annullare la misura cautelare emessa a carico dell'amministratore privato.

La decisione
Secondo la Cassazione, il principio di legalità di rango costituzionale che deve orientare l'interpretazione del diritto penale porta da un lato a escludere il divieto di analogia e la retroattività della sanzione, e, dall'altro, a delimitare tassativamente la sfera di applicazione della norma incriminatrice. In questa prospettiva, i giudici osservano che l'articolo 353-bis del codice penale va applicato tenendo presente che la "collusione" va intesa come «ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale dato che la fattispecie prevista [dalla norma] si qualifica come reato di pericolo». Quest'ultimo aspetto viene ulteriormente sviluppato dalla Corte con la precisazione che il «mezzo fraudolento» consiste «in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo».

La sentenza della Corte di cassazione n. 24898/2019

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