Appalti

Se l'ente fiera non ha natura pubblica sulla revoca dell'affidamento decide il giudice ordinario

di Ulderico Izzo

La società Fiera Roma non ha natura di organismo di diritto pubblico, quindi la giurisdizione per la revoca di una procedura di affidamento di un servizio è del giudice ordinario. A stabilirlo è la Corte di cassazione a sezioni unite con l'ordinanza n. 17567/2019.

Il fatto
Il gestore del servizio di ristorazione presso il quartiere fieristico di Roma, ha impugnato dinanzi al Tar Lazio l'avviso esplorativo finalizzato a ottenere la migliore offerta per la gestione del servizio di caffetteria e ristorazione emesso da Fiera Roma.
Dopo la notifica del ricorso, Fiera Roma, essendo pervenuta l'unica offerta del gestore in carica, si è avvalsa della facoltà di non procedere all' apertura della stessa, scegliendo di revocare la procedura selettiva per la mancanza di concorrenzialità.
Nel giudizio avanti al Tar, Fiera Roma ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo il non assoggettamento al codice dei contratti pubblici Dlgs 50/2016, e ha fatto ricorso per il regolamento preventivo di giurisdizione.

La decisione
La questione di giurisdizione è stata risolta a favore del giudice ordinario, sulla base di una attenta analisi del possesso, o meno, da parte di Fiera Roma, dei requisiti caratterizzanti l'organismo di diritto pubblico, come specificati dal vigente codice dei contratti.
Per il codice, infatti, organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Esso è una categoria elaborata nel diritto eurounitario al fine di individuare le cosiddette amministrazioni aggiudicatrici, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte dalle stesse norme dell'Unione europea.
Le Sezioni unite hanno rilevato che la Direttiva 2014/24/UE, in attuazione della quale è stato emanato il Dlgs 50/2016, ha specificamente previsto che un ente può ritenersi quale organismo di diritto pubblico solo ove coesistano i tre requisiti previsti dalla norma.
La nozione di organismo di diritto pubblico, di conseguenza, in quanto funzionale alla liberalizzazione dei mercati e alla trasparenza, deve essere estensivamente intesa e nella valutazione degli indici richiesti dalla norma deve essere privilegiato un approccio funzionale che tenga conto delle concrete modalità di azione della società.
Fiera Roma, per le Sezioni unite non assurge a organismo di diritto pubblico, per la carenza del requisito previsto dal numero 1) della lettera d), articolo 3, comma 1, del Dlgs 50/2016, cioè non e stato istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.
Per essere ritenuto organismo di diritto pubblico, nel perseguire l'interesse pubblico, l'ente deve agire senza essere soggetto alle regole di mercato, e quindi senza che possa ritenersi esercitata dallo stesso attività di carattere commerciale, cosa che, invece, non si ravvisa nello statuto di Fiera Roma

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17567/2019

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