Appalti

Spese di recupero della salma a carico del Comune solo in casi di indigenza documentata

di Michele Nico

In materia di polizia mortuaria il Comune ha un margine di autonomia regolamentare per addebitare agli eredi i costi di trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, purché l'ente abbia cura di garantire la gratuità del servizio, con oneri a proprio carico, nel caso in cui il decesso riguardi una persona indigente appartenente a un nucleo familiare bisognoso, o risulti di identità sconosciuta.
Con la delibera n. 59/2019/Par la Corte dei conti del Piemonte ha preso in esame le modalità d'intervento del Comune nel delicato frangente in cui si renda necessario, dopo un decesso in luogo pubblico e gli occorrenti rilievi di legge, il tempestivo recupero del cadavere per impellenti esigenze igienico-sanitarie e di ordine pubblico.

Il quesito
Il Sindaco di un Comune turistico ha chiesto alla Corte se l'ente debba sistematicamente farsi carico dei costi del servizio, oppure se possa imporre il pagamento del relativo onere agli eredi, tenuto conto del fatto che l'articolo 19 del Dpr 285/1990 non prevede espressamente l'assolvimento della spesa a carico dell'ente.
Per fornire riscontro al quesito, la Sezione ha ricostruito la normativa di riferimento, osservando che la materia è attualmente regolata dal Rd 1265/1934 (Testo unico sulle leggi sanitarie), dalla legge 130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dal Dpr 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), attuativo del testo unico sopra citato.

La determinazione della tariffa
I giudici osservano al riguardo che l'abrogazione del regime di privativa nella gestione del servizio di trasporto funebre, per effetto dell'articolo 22, comma 2, della legge 142/1990 («i servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge»), non ha spogliato il trasporto funebre della natura di servizio pubblico locale, né ha fatto venir meno la possibilità per l'ente locale di imporre il pagamento di un diritto fisso «la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria» (articolo 19 del Dpr 285/1990).
Nonostante la liberalizzazione, quindi, il trasporto in esame conserva i connotati del pubblico servizio e, in quanto tale, esso deve essere garantito anche ai non abbienti al fine di soddisfare le esigenze di igiene e sanità pubblica.
In questo contesto l'imposizione di un diritto fisso, scrivono i giudici, «trova ancor oggi congrua giustificazione nei costi inerenti alle pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto funebre nonché nei costi inerenti alla generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio».
Di qui la legittimazione dell'ente a regolamentare l'allocazione dei costi del servizio con un certo margine di autonomia, purché l'amministrazione assicuri la gratuità del servizio nei casi di indigenza, previa concreta verifica dell'effettività delle condizioni di bisogno rispetto alla normativa di settore (legge 328/2000, come integrata dal regolamento di cui al Dpcm 159/2013).
L'assunzione di questi costi a carico della Pa, osserva la Corte, non può inoltre prescindere da un raffronto tra la normativa nazionale e quella regionale, in quanto la disciplina della polizia mortuaria è una materia complessa la cui competenza è suddivisa tra diversi livelli di governo. La Regione Piemonte, con la legge regionale15/2011 recante la disciplina delle attività e dei servizi cimiteriali, ha introdotto ulteriori previsioni di dettaglio, che non intaccano comunque il riparto degli oneri tra l'ente pubblico e gli utenti a seconda delle condizioni economiche disagiate o meno della famiglia del defunto, nei termini più sopra indicati.

La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 59/2019

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