Appalti

Le case di cura convenzionate non possono beneficiare della riduzione Ires

di Federico Gavioli

Le case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale, non possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Ires perché, pur svolgendo un servizio in convenzione, non possono essere equiparate ai soppressi enti ospedalieri. Questa in sintesi è la risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello n. 315/2019 proposto dal gestore di una casa di cura.

Il quesito
Una società ha la gestione diretta di una casa di cura specializzata in ortopedia, oculistica servizi di diagnostica per immagini. Tutti i posti letto presenti nella casa di cura sono accreditati dal Servizio sanitario regionale e, dunque, riconosciuti idonei a erogare prestazioni sanitarie per conto dello stesso. La stessa società ha stipulato, a seguito dell'accreditamento istituzionale rilasciato dalla competente Regione, un contratto con l'Ausl per lo svolgimento di attività sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale.
L'articolo 6, del Dpr 601/1973, prevede che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora Ires) sia ridotta alla metà nei confronti dei soggetti espressamente elencati a condizione che abbiano personalità giuridica. In particolare il citato articolo 6, menziona, al comma 1, lettera a), tra gli altri, gli «enti ospedalieri».
Questi enti hanno cessato di esistere con la riforma sanitaria iniziata nel 1978 con la quale sono state introdotte nuove strutture che operano nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale. In merito all'ambito applicativo della disposizione in esame, la risoluzione n. 179/E del 2009 dell'agenzia delle Entrate, ha chiarito che l'articolo 6, del Dpr 601/1973, nella parte in cui espressamente menziona gli enti ospedalieri, consente di riferire il beneficio fiscale della riduzione dell'Ires agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale. La società ha quindi chiesto, se la casa di cura possa, o meno, essere ricompresa tra gli «enti ospedalieri», ai fini dell'applicazione della riduzione a metà dell'Ires.

La risposta delle Entrate
I tecnici delle Entrate hanno evidenziato preliminarmente che sono previste agevolazioni ai fini Ires con la riduzione a metà dell'aliquota, anche ai soggetti rientranti nei cosiddetti «enti ospedalieri».
L'agenzia delle Entrate, a questo proposito, richiama la circolare n. 78/E del 2002 che ha affrontato il problema dell'applicabilità della predetta agevolazione alle Asl, ritenendola non spettante perché «le aziende sanitarie locali svolgono attualmente non solo le originarie attività degli enti ospedalieri, ma anche attività del tutto nuove, che esorbitano dall'assistenza ospedaliera tipica dei sopra citati enti. Pertanto, si ritiene che le aziende sanitarie locali non possono essere equiparate agli enti ospedalieri e, conseguentemente, a esse non può essere applicata la disposizione agevolativa recata dall'articolo 6 del Dpr 601/1973». Anche una consolidata giurisprudenza, ricordano i tecnici delle Entrate, ha confermato questo orientamento, precisando che «deve negarsi l'equiparazione tra «enti ospedalieri» e «aziende sanitarie locali» perché da un lato, alle Asl sono state assegnate, oltre all'assistenza ospedaliera, attività e funzioni nuove e diverse, e, dall'altro, i «vecchi» enti ospedalieri mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in «aziende ospedaliere», o quali «presidi» ospedalieri nell'ambito delle Asl» .
La successiva risoluzione n. 179/E del 2009 dell'agenzia delle Entrate, citata anche dalla società istante, ha evidenziato che i presidi ospedalieri assumono un ruolo integrativo dell'assistenza ospedaliera pubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge 833/1978, il quale prevede che le «istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione su domanda (...) che i loro ospedali (...) siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale (...) sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi, stabilendo che i rapporti tra i predetti istituti e le Usl sono regolati da apposite convenzioni».
L'Agenzia ha inoltre chiarito, facendo riferimento all'esercizio di attività sanitaria solo in parte accreditata e contrattualizzata, che la circolare delle stesse Entrate del 3 ottobre 2002, n. 78/E, confermata dalla giurisprudenza di Cassazione, ha affermato che, in considerazione dello svolgimento oltre che delle attività originarie degli enti ospedalieri anche di attività che esorbitino dall'assistenza ospedaliera tipica, le Asl non possano essere equiparate agli enti ospedalieri e, conseguentemente, a esse non possa essere applicata la disposizione agevolativa prevista dall'articolo 6, del Dpr 601\1973.
L'agevolazione secondo le Entrate spetta agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni del servizio sanitario nazionale; nel caso in esame la società istante non può essere annoverata tra i soggetti destinatari dell'agevolazione in esame, poiché le attività in regime di convenzione sono solo una parte delle attività svolte.

L'interpello dell'agenzia delle entrate n. 315/2019

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