Appalti

Servizio idrico integrato, è insindacabile il modello gestionale individuato dall'Ato

di Michele Nico

Ha carattere assoluto la soggezione dei Comuni ricompresi nell'ambito ottimale alle scelte di competenza dell'autorità d'ambito, per cui è illegittima la decisione dell'ente di subordinare l'affidamento della gestione del servizio idrico del proprio territorio alla richiesta di trasformazione della società partecipata individuata dall'Ato in azienda speciale consortile.
Sulla base di questa argomentazione il Tar Piemonte, con la sentenza n. 857/2019 ha accolto il ricorso dell'Ato torinese e ha annullato la delibera consiliare con cui un Comune dell'ambito aveva espresso la volontà di non voler affidare la gestione del servizio idrico a una società di capitali, per ragioni di principio desunte dal quadro legislativo in materia, ed enucleate nel divieto di perseguire «fini di lucro anche in via indiretta», nonché nell'esigenza di «garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro».
Il modello organizzativo dell'Ato
Nel trattare la controversia, il giudice amministrativo non entra nel merito delle motivazioni che hanno indotto l'ente locale a tergiversare nell'adesione al modello organizzativo individuato dall'Ato per gestire il servizio idrico integrato sul bacino territoriale, ma afferma che la scelta dell'autorità in materia ha carattere insindacabile nei confronti degli enti interessati.
A fondamento di questo assunto il collegio ricorda che il sistema di organizzazione del servizio idrico, come delineato prima dalla legge 36/1994 e attualmente previsto dagli articoli 147 e seguenti del Dlgs 152/2006 (codice dell'ambiente), è caratterizzato dall'obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali, in vista del superamento della frammentazione tipica delle gestioni operanti nel precedente sistema.

Le funzioni dell'Ato
In questo contesto normativo, con la legge regionale 13/1997 il Piemonte ha previsto che gli enti di ciascun ambito territoriale esercitino le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso l'Ato, da costituirsi con apposita convenzione e composto dal presidente della Provincia e dai sindaci dei Comuni interessati.
L'articolo 5 della stessa legge regionale prevede che all'Autorità d'ambito competono le seguenti funzioni:
• approvare il programma di attuazione delle infrastrutture per l'erogazione del servizio;
• definire il modello organizzativo per la gestione del servizio integrato;
• determinare le tariffe del servizio e disporre in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.

L'analisi della Tar
Il corretto esercizio di queste funzioni presuppone, con tutta evidenza, l'esercizio di un potere «forte» sovraordinato rispetto a quello degli enti locali ubicati nell'ambito, i quali per conseguenza non dispongono più della discrezionalità amministrativa loro assegnata, in via generale, dall'articolo 13 del Tuel.
Di qui la valutazione di illegittimità, da parte del collegio, della delibera consiliare adottata dal Comune resistente, stante l'inconciliabilità del provvedimento con la legittima scelta gestoria posta in essere dall'Ato di pertinenza.
In definitiva la delibera impugnata, scrivono i giudici, «è in contrasto con il dettato legislativo di riferimento (…) il quale delinea un sistema accentrato a livello di ambito territoriale ottimale per la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, e a tal fine assegna alle scelte dell'Ato, al ricorrere dei presupposti richiesti, carattere vincolante nei confronti dei singoli enti ricompresi nel suo ambito territoriale».

La sentenza del Tar Piemonte n. 857/2019

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