Appalti

Partecipate, alla delibera per la revisione ordinaria vanno allegati i modelli della Corte dei conti

di Patrizia Ruffini

Alla deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni dovrebbero essere allegati i modelli predisposti dalla Corte dei conti; mentre le schede per l'applicativo del Dipartimento del Tesoro andrebbero compilate successivamente. La delucidazione arriva dai giudici contabili (deliberazione della sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta n. 6/2019) ai quali è stato chiesto se la documentazione da predisporre per la deliberazione di revisione ordinaria delle partecipazioni debba essere riferita ai modelli resi disponibili dal Dipartimento del Tesoro del ministero dell'economia (applicativo "Partecipazioni") ovvero se debba essere utilizzato il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018.

Corte dei conti vs Dipertimento del Tesoro
I piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, i cui provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, sono soggetti a obblighi informativi verso il Dipartimento del Tesoro e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con le «Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs. n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014» sono state definite le schede – riferite alla singola partecipata – che sostanziano il provvedimento da adottare in base all'articolo 20, comma 1, del Testo unico.
La Sezione delle autonomie, con deliberazione 22/2018, ha adottato le «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016». I modelli standard approvati con la deliberazione n. 22/2018 sono finalizzati ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare pertanto evidente, affermano i giudici contabili, che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli enti locali e da inviare alla sezione regionale di controllo sia quello "standard", predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.
Pertanto, la revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima, la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde). Limitatamente all'anno 2018, poiché le linee di indirizzo per la revisione periodica sono state adottate il 21 dicembre 2018, nell'imminenza del termine del 31 dicembre 2018, l'adempimento è stato ritenuto assolto anche mediante l'invio delle schede predisposte sui modelli resi disponibili dal Dipartimento del Tesoro nell'applicativo "Partecipazioni".

Calcolo del fatturato
Con riferimento all'ulteriore domanda delle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, il parere ricorda quanto già precisato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 58/2017) secondo cui il fatturato deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. In sostanza, si tratta della grandezza risultante dai dati considerati nei numeri 1 e 5 della lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica, consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell'impresa. Infine, la nozione di fatturato, che si differenzia sostanzialmente dal «valore della produzione» (lettera A dell'articolo 2425 codice civile) e dal «volume d'affari ai fini dell'Iva» (articolo 20 del Dpr 633/1972), è più aderente alla ratio della norma, finalizzata a indurre le pubbliche amministrazioni a razionalizzare le partecipate con ridotte dimensioni economiche.

La delibera della Corte dei conti Valle d'Aosta n. 6/2019

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