Appalti

Partecipate, niente deroghe agli obblighi di vendita nella revisione ordinaria

di Patrizia Ruffini

La deroga per la mancata vendita delle partecipazioni si applica solo alla ricognizione straordinaria. Diversamente da quanto sostenuto da Anci nella nota operativa del 6 marzo 2019, che aveva aperto la possibilità di derogare anche per le revisioni annuali, i giudici della Corte dei conti della sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta (deliberazione n. 7/2019) danno una lettura ristrettiva degli effetti della novità introdotta dal comma 723 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Il quadro normativo
Il processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel Dlgs 175/2016 si snoda in due momenti: la revisione straordinaria (articolo 24) e quella periodica (articolo 20). La ricognizione straordinaria, da effettuare entro il 30 settembre 2017 con riferimento alle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, prevedeva l'alienazione di quelle prive di determinati requisiti. Questa alienazione sarebbe dovuta essere effettuata entro un anno dalla ricognizione e, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro quel termine, si prevedeva che il socio pubblico non potesse esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima era liquidata in denaro.

Con la manovra per il 2019 (comma 723), a decorrere dal 1° gennaio 2019, il legislatore ha concesso un più ampio lasso temporale per la regolarizzazione delle partecipazioni, attraverso la sospensione dell'efficacia, fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e della successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società in utile, «a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche», la disposizione della manovra 2019 autorizza dunque le amministrazioni a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie fino al 31 dicembre 2021. Oltre a richiamare la «tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche», il nuovo comma 5bis all'articolo 24 del Dlgs 175/2016, produce due effetti. Da un lato, proroga di tre anni l'obbligo di dismettere le partecipazioni (comma 4) e, dall'altro, consente in questo triennio di esercitare i diritti di azionista di cui, diversamente, il comma 5, in caso di mancata alienazione, inibiva l'esercizio decorso un anno dalla ricognizione.

La decisione dei giudici
L'«autorizzazione» concessa dal legislatore all'amministrazione di non procedere all'alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio dei giudici contabili, alla sola ricognizione straordinaria. La Corte dei conti non condivide invece l'interpretazione fornita dall'Anci nella nota operativa del 6 marzo 2019. Sostengono infatti i giudici che il termine "ricognizione", individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile d'esercizio, non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di questa interpretazione intervengono, da un lato, l'utilizzo del termine "ricognizione" solo nell'articolo 24 e non anche nell'articolo 20, laddove figurano le locuzioni "piano di riassetto" e "piano di razionalizzazione", e, dall'altro, la collocazione sistematica del comma 5-bis all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria.
Infine, la mancata adozione del piano di razionalizzazione e della relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo, comporta una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. Queste sanzioni più accentuate nella revisione periodica, continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione inserita dalla legge di bilancio 2019.

La delibera della Corte dei conti Valle d'Aosta n. 7/2019

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