Appalti

Partecipate, deroga agli obblighi di vendita nella revisione straordinaria a tutela delle società in utile

di Alberto Barbiero

Le deroghe sulla dismissione delle partecipazioni e sul divieto di esercizio dei diritti dell'azionista previste dalla legge di bilancio 2019 sono riferite solo alla ricognizione straordinaria e non anche a quella periodica (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 6 settembre).
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Valle d'Aosta, con la deliberazione n. 7/2019 ha chiarito la portata applicativa dell'articolo 1, comma 723 della legge 145/2018, che ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 24 del Dlgs 175/2016, stabilendo la deroga all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di revisione straordinaria approvato in base all'articolo 24 dello stesso Tusp, senza l'applicazione delle sanzioni.

Il parere prende in esame anche la nota operativa dell'Anci 6 marzo 2019, nella quale si affermava che anche per il triennio 2014-2016 si può derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione, nonché che le amministrazioni locali possono deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di revisione annuale.

Secondo la Corte dei conti valdostana, il comma 723 dell'articolo 1 della legge 145/2018 ha integrato il Dlgs 175/2016, introducendo, all'articolo 24, il comma 5-bis, il quale sospende l'efficacia, fino al 31 dicembre 2021, del comma 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'articolo 24 dello stesso Tusp, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società in utile a tutela del patrimonio e del valore delle quote societarie pubbliche, la disposizione autorizza le amministrazioni a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie fino al 31 dicembre 2021.

Per effetto della disciplina introdotta dalla particolare disposizione, la pubblica amministrazione che, in adempimento all'obbligo normativo, avrebbe dovuto alienare le partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all'alienazione, senza incorrere nelle sanzioni stabilite dal comma 5 dell'articolo 2 del Tusp.

Il comma 5-bis dell'articolo 24 del Dlgs 175/2016 produce due effetti: da un lato, proroga di tre anni l'obbligo di dismettere le partecipazioni (comma 4) e, dall'altro, consente in quel triennio di esercitare i diritti di azionista di cui, diversamente, il comma 5, in caso di mancata alienazione, inibiva l'esercizio decorso un anno dalla ricognizione.

La Corte dei conti evidenzia come l'autorizzazione concessa dal legislatore all'amministrazione di non procedere all'alienazione delle partecipazioni sia riferita, alla sola ricognizione straordinaria, non condividendo l'interpretazione fornita dall'Anci nella nota operativa 6 marzo 2019.

Secondo i magistrati contabili, infatti, il termine ricognizione individuato dal legislatore come del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile d'esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di questa interpretazione intervengono, da un lato, l'utilizzo del termine "ricognizione" solo nell'articolo 24 e non anche nell'articolo 20, laddove figurano le locuzioni "piano di riassetto" e "piano di razionalizzazione", e, dall'altro, la collocazione sistematica del comma 5-bis all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria.

La Corte dei conti precisa quindi che in sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5-bis esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane la necessità di sottoporre le partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti individuati nell'articolo 20 del Dlgs 175/2016, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5-bis e la facoltà concessa all'amministrazione.

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