Appalti

Trasporto rifiuti, responsabili tecnici con esami più snelli

Gli esami per diventare responsabile tecnico in un’impresa di trasporto rifiuti sono diventati più snelli. Sono in vigore dal 19 luglio le delibere n. 3 e n. 4 del 25 giugno, con cui il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali semplifica il sistema per le imprese obbligate alla iscrizione, prime fra tutte quelle che trasportano rifiuti. Cambia anche il codice per quelle che producono arredi.

La delibera n. 3 ha modificato la n. 6 del 30 maggio 2017, sui requisiti del responsabile tecnico. La delibera n. 4, invece, ha abrogato e sostituito la n. 7 del 30 maggio 2017 e la n. 10 del 28 novembre 2017 su criteri e svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici.

La disciplina di qualificazione è vigente da circa due anni, ma ora è possibile sostenere più moduli specialistici senza ripetere il modulo obbligatorio per tutte le categorie e sostenere in un’unica data esami per più moduli.

Il responsabile tecnico deve superare una verifica iniziale e altre quinquennali di aggiornamento. Si tratta di quiz a risposta multipla approvati dal Comitato nazionale e pubblicati sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it.

Il modulo generale è obbligatorio per tutte le categorie interessate, mentre le specializzazioni sono suddivise per categoria e precisamente: trasporto rifiuti (categorie 1, 4 e 5); commercio e intermediazione di rifiuti (categoria 8); bonifica di siti (categoria 9); bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

La recente semplificazione consente di:

-iscriversi a tre moduli nella stessa sessione di verifica prescelta;

-modulare la verifica iniziale sostenendo il modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico (diventa quindi possibile iscriversi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e a due moduli specialistici);

-a chi ha già ottenuto l’idoneità, iscriversi agli ulteriori moduli specialistici senza dover nuovamente sostenere il modulo obbligatorio per tutte le categorie.

Anche la validità dell’idoneità conseguita dopo la verifica iniziale per ulteriori moduli di specializzazione è pari a cinque anni dal loro superamento. Però, se allo scadere di cinque anni, non è stata superata la verifica di aggiornamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie, l’idoneità viene meno. Anche se è ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità per uno o più moduli specialistici.

Con la circolare 10 luglio 2019 n. 6, invece, il Comitato nazionale dell’Albo si rivolge alle imprese che vendono, producono e montano mobili da cucina, arredo in genere e complementi, iscritte all’Albo in conto proprio per il trasporto dei relativi rifiuti ritirati e sostituiti dal nuovo. Ora sul registro e sul formulario di trasporto devono usare il codice europeo 200307. Nei provvedimenti di iscrizione, le Sezioni regionali devono scrivere: «Proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili». Il che deve risultare anche dal sito web dell’Albo.

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