Appalti

Separazione contabile, si procede per singole attività e per comparti

di Michele Nico

Con la direttiva 9 settembre 2019 (si veda il Quotidiano degli enti locali e delle Pa del 12 settembre) la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, in qualità di struttura di controllo e monitoraggio sull'attuazione del testo unico sulle società partecipate, ha dettato le nuove regole sulla separazione contabile. Sono state definite le modalità operative per la rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali delle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme ad altre attività svolte in regime di economia di mercato.
La direttiva dà attuazione all'articolo 6 del testo unico che antepone la fondamentale esigenza della separazione contabile delle attività in esclusiva rispetto a quelle svolte in libera concorrenza lladdove la partecipata gestisca entrambe le attività di diversa natura.

L'evoluzione del quadro normativo
Si tratta di un'esigenza che ha radici lontane nel tempo e che ha origine nei principi fondamentali del diritto comunitario, da sempre in prima linea nella promozione delle azioni a presidio e tutela del mercato in regime di libera concorrenza.
L'obiettivo dichiarato è quello di evitare che i vantaggi di cui l'impresa gode in virtù dell'esclusività del servizio di interesse economico generale vengano indebitamente utilizzati per avvantaggiare l'impresa anche nei mercati aperti alla concorrenza.
Nello specifico, il testo unico prevede che le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono, debbano operare mediante società separate. La stessa norma prevede oltretutto l'obbligo di comunicazione all'Antitrust delle gestioni separate, la cui inottemperanza comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

La posizione dell'Antitrust
Per le società a controllo pubblico che svolgano attività miste l'articolo 6, comma 1, del Dlgs 175/2016 prevede una deroga all'obbligo di separazione societaria stabilendo in alternativa l'obbligo di adottare sistemi di contabilità separata per le diverse attività gestite. La deroga si giustifica con l'esigenza di mettere un freno alla proliferazione di società in mano pubblica, a garanzia del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Tutto questo nonostante che l'Antitrust abbia evidenziato in più occasioni l'inadeguatezza della sola separazione contabile al fine di garantire la trasparenza e scongiurare fattispecie di «cross subsidiarization», stante il fatto che questa forma di separazione – a differenza di quella societaria – non crea 2 entità distinte e separate, ma risponde soltanto allo scopo di organizzare razionalmente la gestione di più attività facenti capo a una stessa impresa.

Le indicazioni operative della direttiva
La direttiva indica i criteri attraverso cui la società interessata deve costituire la struttura della propria contabilità separata, da redigersi individuando:
a) le singole attività in cui il processo produttivo può essere frazionato in una logica di impresa separata;
b) distinguendo per ogni attività i comparti caratterizzati da una produzione protetta da diritti speciali o esclusivi dai comparti legati a produzioni effettuate secondo criteri di mercato.
Vengono poi prescritti obblighi di pubblicazione per dare diffusione alle risultanze della contabilità separata, sulla base dell'attribuzione dei costi e ricavi delle singole aree e dei servizi comuni.

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