Appalti

Soggetti a Iva i fondi erogati all'in house per la gestione post operativa della discarica

di Patrizia Ruffini

Diversamente da come prospettato da un Comune, è da assoggettare a Iva il trasferimento alla società in house di un fondo accantonato per il servizio di gestione post-operativa di un impianto. Con il parere di risposta all'interpello 363/2019 reso a un Comune che ha affidato alla società in «house providing» la gestione coordinata e congiunta del servizio integrato dei rifiuti, l'Agenzia delle entrate ha indicato quale dev'essere la corretta contabilizzazione ai fini Iva.
Per realizzare le attività previste dai piani di gestione post operativa e di sorveglianza e controllo, l'ente ha accantonato, in base alle disposizioni legislative, un fondo su un conto corrente bancario vincolato e ha stipulato un contratto di servizio per l'affidamento alla società della gestione post chiusura della discarica e dell'attuazione del relativo piano di sorveglianza e di controllo. Attraverso questo nuovo contratto la società si impegna a gestire il sito discarica in autonomia, assicurando la gestione post operativa, tramite adeguati piani di sorveglianza e proposte di riqualificazione ambientale del sito.
A fronte di questi impegni, il comune si obbliga a trasferire le risorse accantonate in 28 rate annuali.

Le ipotesi dell'ente e dell'Entrate
Nell'interpello, il Comune ha ritenuto che le somme oggetto del trasferimento non abbiano natura di corrispettivo e siano quindi operazioni da considerarsi fuori dall'ambito applicativo dell'Iva, come previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/1972. Secondo l'ente mancherebbe il sinallagma, in quanto le attività da svolgere sono obbligatorie per legge, i fondi sono stati accantonati negli anni e soprattutto la società in house affidataria costituisce una propaggine del Comune.
Di opposto avviso è l'amministrazione finanziaria. In merito al presupposto soggettivo, come già chiarito dalla risoluzione n. 37/E del 2007, le società in house devono considerarsi organismi aventi una autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente di appartenenza. Pertanto le operazioni poste in essere da queste società, in quanto costituite in forma di società di capitali, si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio d'impresa.
Come precisato dalla circolare del 21 novembre 2013 n. 34/E, un contributo, in linea generale, assume rilevanza agli effetti dell'Iva se viene erogato a fronte di un'obbligazione di dare, di fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

L'assoggettamento a Iva
In sostanza, una determinata somma di denaro assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale la somma ricevuta dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Per distinguere le somme di denaro elargite come corrispettivi per prestazioni di servizi dai versamenti per il perseguimento di interessi generali, occorre fare riferimento all'assetto degli interessi delle parti, nonché alla presenza di un'eventuale schema contrattuale.
Nella fattispecie prospettata dal Comune, il conferimento del servizio di gestione post-operativa della discarica alla società è avvenuto tramite la stipula di un contratto di servizio registrato, senza ricorrere all'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica.
Per l'agenzia delle entrate rileva invece che la società sia impegnata a effettuare le attività inerenti alla gestione post operativa dell'impianto e, in particolare, è tenuta ad assicurare, con proprie attrezzature, mezzi e personale o mediante proprie strutture autonome, la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica, fino a che le competenti autorità non accertino che l'impianto non comporta rischi per la salute e per l'ambiente.
Qualora venga accertato un fabbisogno superiore, gli accordi prevedono che le parti definiscano le modalità e le tempistiche per la copertura dei costi eccedenti, allo scopo di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione post-operativa della discarica. L'amministrazione finanziaria rimarca poi che le opere e gli impianti sono consegnati a titolo di comodato e la società è impegnata a presentare annualmente al comune la rendicontazione specifica dei costi sostenuti e la descrizione delle attività svolte. Tra le clausole rilevanti vi è anche la previsione della risoluzione per inadempimento, che qualifica il rapporto come contrattuale.
L'agenzia delle Entrate ha ritenuto che, le pattuizioni contrattuali evidenziano la sussistenza del presupposto oggettivo, intercorrendo tra le parti un rapporto giuridico sinallagmatico con la sussistenza di rispettivi obblighi e/o doveri. Le somme che saranno versate in 28 rate annuali alla società affidataria dovranno dunque essere assoggettate a Iva, in quanto costituiscono il corrispettivo per il servizio di gestione post-operativa dell'impianto reso dalla medesima società in house.

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