Appalti

Case popolari, niente sisma bonus alla società in house per i lavori su fabbricati affittati

di Federico Gavioli

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 393/2019, ha dato parere negativo sulla possibilità che una società in house providing possa beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti a interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico (cosiddetto sisma bonus) relativamente a immobili locati a terzi.
Un'azienda pluriservizi di un Comune che gestisce l'amministrazione e la manutenzione dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica e sociale ha chiesto alle Entrate di sapere se può rientrare, o meno , tra i soggetti ai quali è applicabile la disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico su fabbricati Erp/Ers e se è applicabile la disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio sismico (sisma bonus) sui fabbricati locati a terzi.

Detrazioni per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia
I tecnici delle Entrate hanno ricordato che le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche possono essere utilizzate anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali di quelli, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, se realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica . Servono due requisiti:
a)uno soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;
b) uno oggettivo, riguardando interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica, su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Pertanto, le detrazioni fiscali sono fruibili dall'azienda per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia realizzati esclusivamente su immobili (di proprietà dell'ente istante o gestiti per conto dei Comuni) adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Sisma bonus sugli immobili locati
Aspetto diverso, invece, osservano i tecnici delle Entrate, riguarda il sisma bonus sugli immobili locati; per questi interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sugli altri fabbricati locati a terzi la normativa di riferimento (articolo 16, comma 1-sexies.1, del Dl 63/2013) per le società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, ha individuato espressamente l'ambito oggettivo di applicazione. Cioè, gli «immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica». Le Entrate concludono, pertanto, che l'azienda istante, in riferimento agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sugli altri fabbricati locati a terzi, non può fruire delle detrazioni del sisma bonus.

Il parere delle Entrate

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