Appalti

Partecipate, sul «controllo pubblico» l'Anac adotta la linea della presunzione relativa

di Stefano Pozzoli

L'Anac prende posizione sul controllo congiunto e, con la delibera n. 859/2019, sposa la tesi della «presunzione relativa» dell'esistenza del controllo in caso di maggioranza della partecipazione pubblica. L'interpretazione, che si allinea nella sostanza a quella espressa con la delibera n. 11/2019 dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, è certo opportuna vista la diversità di posizioni che si sono registrate in argomento in tempi recenti e l'incertezza che ne è conseguita.

La lettura della Corte dei conti
Si ricorderà che le Sezioni riunite (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 giugno), aveva risposto alla richiesta di orientamento generale della Sezione regionale per l'Umbria (delibera n. 57/2019), in cui si chiedeva «se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici». A sezioni riunite la Corte ha ritenuto che siano da qualificarsi come società a controllo pubblico, «quelle in cui una o più amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante)». Unica eccezione la prova contraria, ovvero «quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali…risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati».

Controllo pubblico congiunto
L'Autorità, dopo una disamina delle diverse posizioni assunte in giurisprudenza «auspica un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell'esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, rimuovendo così le criticità riscontrate che non giovano ad una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del Tusp sia della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza».
Questo premesso, però, l'Anac si pone la necessità di valutare nel concreto quando sia configurabile il controllo pubblico congiunto, al fine di capire se una società debba o meno adottare misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. E sottolinea «la sicura configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società in house, su cui l'Autorità si è espressa nella delibera n. 1134/2017». L'Anac ricorda che alcune disposizioni della legge 190/2012 e dei decreti attuativi, per l'individuazione del controllo pubblico, attribuiscono rilievo a elementi sintomatici del coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, quali il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi anche in assenza di partecipazione azionaria (articolo 22 del Dlgs 33/2013 e articolo 1, comma 2, lettera c), del Dlgs 39/2013 ). Da ciò secondo l'Anac, consegue che «occorre prestare particolare attenzione alla ratio della normativa di prevenzione della corruzione».
Tenuto conto di ciò, «l'Autorità ritiene opportuno chiarire come intende procedere nella propria attività di vigilanza per la trattazione dei singoli casi in cui rilevi la qualificazione di una società a controllo pubblico congiunto. In particolare, l'Autorità, laddove non emerga chiaramente la qualificazione della società (…), ritiene di considerare la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico».

La delibera Anac n. 859/2019

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