Appalti

No al trasferimento della farmacia se penalizza le esigenze degli abitanti della zona

di Pippo Sciscioli

In caso di trasferimento di un esercizio farmaceutico all'interno della propria sede di pertinenza, così come definita dalla pianta organica comunale, il titolare non è libero di scegliere l'ubicazione della farmacia, pur nel rispetto della distanza di 200 metri da altra farmacia, potendo il Comune contrapporre valutazioni relative alla salvaguardia della funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze degli abitanti della zona.
In sostanza, va garantita sul territorio un'equa distribuzione delle farmacie e l'equa accessibilità del servizio, non lasciando sguarnite porzioni del territorio anche se scarsamente abitate.
Il principio arriva dalla sentenza 209/2019 del Tar Umbria, chiamato a risolvere un contenzioso tra una società titolare di esercizio farmaceutico e un Comune che aveva respinto l'istanza di trasferimento in una nuova sede ricadente all'interno della propria sede di pertinenza.
I giudici amministrativi, richiamando l'orientamento già delineato dai precedenti conformi del Consiglio di Stato (sentenze n. 4588/2012 e n. 5840/14), sulla scorta peraltro di analoghi principi espressi dalla Corte di giustizia dell'Ue, hanno dato ragione al Comune.

I requisiti per lo spostamento
La materia è regolata dall'articolo 1 della legge 475/68 che subordina l'assentibilità da parte dei Comuni al trasferimento di farmacie al rispetto di tre condizioni:
• permanenza nella stessa sede farmaceutica;
• rispetto della distanza minima di 200 metri da altre farmacie;
• soddisfacimento delle esigenze degli abitanti della zona.
Quest'ultimo requisito, di natura oggettiva, richiede una ponderata valutazione da parte del Comune, in sede di esercizio della propria discrezionalità amministrativa, finalizzata a garantire l'ottimale accesso al servizio pubblico farmaceutico da parte della collettività, di fronte al quale non può che recedere l'interesse economico dell'operatore privato, cioè il farmacista, evidentemente interessato a trasferirsi in una posizione del territorio commercialmente più appetibile.
Nella comparazione e nel bilanciamento dei contrapposti interessi, pubblico e privato, il Comune deve tenere in debita considerazione l'eventuale presenza di altre farmacie nello stesso raggio di distanza, ancorchè ricadenti in diverse sedi della pianta organica, che finirebbe per determinare un surplus di offerta del servizio presso la nuova sede e, conseguentemente, un depauperamento dell'offerta nella sede di provenienza.

L'interesse pubblico
Secondo il Tar umbro, infatti, non è rispondente all'interesse pubblico e all'efficienza del servizio farmaceutico il trasferimento di una farmacia, nell'ambito della medesima sede di pertinenza, in una area già satura in relazione al numero di abitanti insediati a danno di un'altra e dei suoi residenti.
E questo, per garantire anche in zone meno abitate la distribuzione capillare degli esercizi farmaceutici che costituiscono innanzitutto presidi sanitari.

La sentenza del Tar dell'Umbria n. 209/2019

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