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L'azione civile della Pa è compatibile con quella di responsabilità per danno erariale

di Ulderico Izzo

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione a sezioni unite con l'ordinanza n. 24859/2019.

Il fatto
La Suprema Corte è intervenuta in sede di regolamento di giurisdizione, promosso da un soggetto, legato da un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione (Iacp di Benevento), già condannato per danno erariale, citato in giudizio, dinanzi il giudice ordinario per sentirlo condannare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, all'immagine e all'identità, esistenziale e morale, e comunque per ingiustificato arricchimento.
Durante il processo il convenuto ha promosso regolamento di giurisdizione, il quale viene risolto a favore del giudice ordinario.

La decisione
La Cassazione è stata chiamata a decidere se il giudice ordinario ha o meno la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno all'immagine, promossa dalla pubblica amministrazione nei confronti di un proprio dirigente in conseguenza di fatti illeciti costituenti reato per i quali lo stesso è stato giudicato nell'ambito di un giudizio penale, giudizio nel quale la stessa amministrazione, costituitasi parte civile, ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento.
La Suprema corte ha stabilito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'azione di responsabilità contabile nei confronti del dipendente di un'amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l'amministrazione e il soggetto danneggiante, la pubblica amministrazione danneggiata ben può promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la Pa non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti, tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie.
Deve pertanto negarsi che vi sia, una giurisdizione esclusiva, quella della Corte dei conti, in materia di danno recato alla amministrazione pubblica, mentre va riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente, purché ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem. Una volta ottenuto l'integrale risarcimento del danno, si porrà il problema della proponibilità o della prosecuzione dell'altra azione che, evidentemente, sarà priva di interesse, avendo l'amministrazione già conseguito integralmente il ristoro dei danni subiti.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 24859/2019

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