Appalti

Partecipate, per la decadenza del sindaco assente alle sedute del collegio serve una delibera

di Michele Nico

La decadenza del sindaco (nelle società partecipate) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 2 riunioni del collegio o dell'assemblea dei soci o del Cda (articoli 2404 e 2405 del codice civile) non avviene in via automatica, ma richiede un accertamento della causa di decadenza da deliberarsi a cura del collegio sindacale o dall'assemblea, con la conseguente sostituzione del sindaco decaduto. Lo ha affermato la Corte d'appello di Catania, con la sentenza n. 2175/2019.
È il caso di osservare che la pronuncia riveste un particolare interesse nell'ambito dei rapporti tra gli enti locali e le società partecipate, anche per via del fatto che l'articolo 1, comma 3, del Dlgs 175/2016 dispone che, fatte salve le deroghe previste dal decreto stesso, «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».

Il fatto
Nel corso degli anni, una società partecipata aveva chiuso i bilanci con progressive perdite d'esercizio che avevano eroso il capitale sociale, e nonostante ciò la società aveva continuato a operare in maniera ordinaria, aggravando il proprio deficit patrimoniale fino ad arrivare al fallimento.
Il tribunale di Catania con la sentenza n. 5009/2017, aveva condannato in solido l'amministratore unico e i sindaci della società fallita al risarcimento danni per mala gestio, addebitando a loro carico un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.
Uno dei sindaci ha proposto appello contro la sentenza di condanna, deducendo che il giudice di primo grado aveva errato nell'escludere che il sindaco fosse decaduto dalla carica, stante la sua mancata partecipazione a 2 riunioni consecutive del collegio sindacale.
L'eccezione dell'appellante fa riferimento alla cosiddetta «decadenza sanzionatoria» prevista dall'articolo 2404 del codice civile, secondo cui «il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio».

L'analisi della Corte
I giudici d'Appello si sono soffermati sulle modalità necessarie per dare corretta attuazione al suddetto disposto, e hanno escluso che esso possa produrre effetti in modo automatico, senza cioè un previo accertamento dei presupposti formalmente deliberati dagli organi della società.
Questa avvertenza, ancorché non sia prevista dal tenore letterale della norma, si rende doverosa per una duplice esigenza di garanzia, ossia da un lato per consentire al sindaco di addurre eventuali cause legittime di giustificazione della propria assenza, e, dall'altro, per salvaguardare l'interesse della società di provvedere senza indugio alla sostituzione del sindaco decaduto, evitando in questo modo ripercussioni negative sulla gestione sociale.
In aggiunta a questi rilievi, la Corte ha osservato che l'interpretazione sopra esposta risulta avvalorata dal fatto che la cessazione dalla carica da parte del sindaco deve essere iscritta obbligatoriamente al registro delle imprese a cura degli amministratori (articoli 2400, terzo comma e 2448 del codice civile).
Tenuto conto di ciò, i giudici hanno scrivono che «la mancanza della prescritta pubblicità, non solo non può venire a discapito dei creditori sociali che intendono proporre azione di responsabilità nei confronti anche dei sindaci, ma, altresì, non può venire a vantaggio del sindaco negligente che intende opporre l'intervenuta decadenza dalla propria carica, avendo vieppiù contribuito, con il proprio disinteresse, a determinare o incrementare il danno che non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della sua carica».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©