Appalti

Rifiuti, nuovi criteri per i costi dei servizi integrati

Con la delibera n. 443/2019 di ieri l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) approva in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti. Nella delibera si dà atto che il documento posto in consultazione ha ricevuto 81 contributi provenienti da regioni, comuni, gestori ed associazioni.

Alcuni di questi contributi hanno prodotto un risultato, visto che rispetto al documento posto in consultazione ci sono importanti novità, soprattutto per i Comuni. Il primo è quello relativo all’Iva. Arera prende atto che, in caso di applicazione della Tari tributo, l’Iva essendo indetraibile va considerata un costo e in quanto tale da inserire nel Piano economico e finanziario (Pef).

Altro punto che preoccupava molto i Comuni è quello relativo alle poste inesigibili, che inizialmente Arera aveva ritenuto di poterle considerare come costo solo al termine infruttuoso delle procedere esecutive, o comunque nel caso in cui il credito era riferito a soggetti interessati da procedure concorsuali. Tale criterio è rimasto, ma solo per la Tari corrispettiva. Nel caso della Tari tributo, invece, il riconoscimento degli inesigibili potrà avvenire «secondo la normativa vigente», anche se non viene esplicitata quale sia.

Anche con riferimento all’accantonamento a fondo svalutazione crediti si opera una differenza tra Tari tributo e Tari corrispettiva. Per la prima è previsto il nuovo criterio che autorizza l’inserimento di un accantonamento non eccedente il valore massimo dell’80% del fondo crediti di dubbia esigibilità. Per la seconda invece si autorizza l’accantonamento massimo previsto dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda il conguaglio 2018 e 2019, si ammette adesso la possibilità di effettuare un recupero su un arco di tempo pluriennale, massimo quattro rate, stabilite dalle Ato.

C’è la conferma del perimetro del servizio, che escludeva alcune attività, quali lo spazzamento della neve, ma si conferma l’orientamento di rimettere alla valutazione delle amministrazioni territorialmente competenti la possibilità di richiederne il pagamento con la Tari, «dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento».

Il documento disegna anche il procedimento di approvazione del Pef, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma anche che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Circa la competenza dei vari attori, il gestore deve trasmettere il Pef all’«ente territorialmente competente», il quale è l’ente di governo dell’Ambito, se istituito ed operativo, ed in caso contrario, la Regione o altri enti competenti, e quindi il Comune. L’ente una volta verificato il Pef lo trasmette ad Arera che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e in caso di esito positivo approva. Fino all’approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall’ente territoriale. Non è chiaro come tutto questo processo si incastri in quello di approvazione delle tariffe da parte del Comune (entro il termine di approvazione del bilancio) e soprattutto cosa accade in caso di inerzia dei vari attori.

La delibera di Arera n. 443/2019

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