Appalti

Niente pedaggio autostradale per la Onlus anche se non si tratta di una emergenza

di Federico Gavioli

Per la Onlus il pagamento del pedaggio autostradale non è dovuto neppure nelle ipotesi in cui non c'è una situazione di emergenza. La Corte di cassazione con la sentenza n. 28019/2019 ha ribaltato il verdetto del Tribunale accogliendo il ricorso di una associazione di volontariato Onlus .

Il contenzioso
La Onlus ha proposto ricorso in Cassazione, nei confronti del gestore delle autostrade, contro la sentenza del Tribunale che ha confermato quella emessa dal Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di quasi 2.500 euro, emessa per il mancato pagamento a saldo dei corrispettivi del pedaggio autostradale di un proprio mezzo che trasportava pazienti.
In particolare il Tribunale ha evidenziato, in base alla normativa vigente e alla circolare del ministero dei Lavori pubblici 3973/1997, che per usufruire della esenzione dal pedaggio, era necessario dimostrare, tra l'altro, che il mezzo fosse impegnato nel servizio di «soccorso», inteso tuttavia non come mero trasporto di malati e disabili, bensì come prestazione urgente di assistenza materiale e morale a chi ne ha bisogno; nella fattispecie siffatta circostanza non era stata provata e documentata dalla Onlus.

La sentenza della Cassazione
Per la Suprema Corte il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal gestore delle autostrade è ammissibile, posto che nello stesso, la denunziata violazione di legge viene dedotta proprio con riferimento alla fattispecie concreta (trasporto dei malati e disabili presso le sedi di cura e viceversa), e alle connesse circostanze di fatto poste dalla ricorrente a sostegno della reclamata esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale.
La questione controversa è unicamente se l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, prevista dall'articolo 373, del Dpr 495/1992, in favore delle associazioni di volontariato e degli altri organismi similari non aventi scopo di lucro, spetti in caso di ricorrenza anche degli altri requisiti previsti dalla disposizione, solo per l'effettivo espletamento del servizio di trasporto urgente di malati, o anche (a prescindere dall'urgenza) per l'effettivo espletamento del mero trasporto di malati e disabili.
I giudici di legittimità dopo un'analisi della normativa di riferimento precisano che, in base all'espresso tenore letterale della disposizione suindicata, per avere diritto all'esenzione in questione il veicolo di proprietà delle associazioni di volontariato e similari non solo deve essere in teoria adibito al soccorso, ma, nel momento in cui transita in autostrada, deve effettivamente ed in concreto svolgere l'attività di soccorso. Corrisponde al vero che se il legislatore avesse voluto considerare esentati dal pedaggio tutti i mezzi di soccorso di proprietà delle dette associazioni a prescindere dall'effettivo impiego degli stessi in attività di soccorso, lo avrebbe certamente previsto, senza necessità di dovere inserire l'inciso «nell'espletamento del relativo specifico servizio».
Corrisponde al vero osserva la Cassazione, all'evidente fine di evitare abusi, che non è consentito pertanto a veicoli, pur formalmente e in teoria adibiti al soccorso, di transitare in tratto autostradale senza pagare il pedaggio anche quando gli stessi non siano utilizzati in concreto per l'espletamento del servizio di soccorso.
La questione, quindi, si riduce alla corretta interpretazione del termine «soccorso» utilizzato nella citata disposizione di legge, e cioè se per soccorso debba intendersi un trasporto di persone malate effettuato in una situazione di urgenza/emergenza, o anche un mero trasporto di persone malate bisognose di assistenza.
Per la Cassazione la restrizione della nozione di «soccorso» solo a quello di carattere urgente, accolta (sulla base della menzionata circolare) dal Giudice, contrasta, tuttavia, innanzitutto, con il significato comune del detto termine, con il quale si deve intendere «aiuto, assistenza prestata a chi ne ha bisogno o a chi è in pericolo», e che prescinde, quindi, dall'urgenza o emergenza; contrasta, inoltre, con quanto affermato (sia pure ad altri fini) sia dalla Corte di giustizia europea, che con la sentenza del 29 aprile 2010, C-160/08, ha evidenziato che i servizi pubblici di soccorso comprendono sia il trasporto medico di emergenza (e cioè di persone in pericolo di vita) sia il trasporto sanitario qualificato (e cioè di persone bisognose di assistenza ma senza carattere di emergenza), sia dal Consiglio di Stato, che ha chiarito che la nozione di servizio socio-sanitario non si esaurisce nel solo servizio di assistenza medica di emergenza (sentenza n. 2477/2013).

La sentenza della Corte di cassazione n. 28019_2019

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