Appalti

Sì alle fondazioni di partecipazione che non riducono il patrimonio comunale

di Maria Luisa Beccaria

Gli enti locali possono costituire fondazioni di partecipazione, senza ridurre il patrimonio comunale in considerazione dell'utilità che esse producono, rispetto ai fini istituzionali, purchè i fondi pubblici siano correttamente utilizzati.
La delibera della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia n. 22/2019, nel rispondere al quesito di un Comune sull'uso della predetta fondazione per la valorizzazione di una foresta, spiega come Il provvedimento di costituzione debba indicare le ragioni di interesse pubblico, gli obiettivi di economicità, di efficacia, di efficienza, di buon andamento.
Secondo i giudici occorre seguire un procedimento amministrativo composto di una istruttoria in cui vengono prospettate le possibili soluzioni giuridiche, e una fase decisionale di competenza dell'Organo dell'Ente, il Consiglio Comunale, sulla base dell'art. 42 del D.lgs. 267/2009, salvo che lo Statuto comunale non stabilisca diversamente.

Un organismo utile
Si tratta di uno strumento attuativo del parternariato pubblico-privato, che può favorire, con la sua struttura aperta un differente rapporto tra la spesa pubblica e quella privata.
Con esso si può creare una partnership pubblico-privato per ottenere disponibilità finanziarie e un efficiente management nella gestione dei servizi, riducendo il rischio associato all'attività di produzione di servizi. Per individuare la disciplina applicabile, occorre valutare la fattispecie concreta e le clausole statutarie.
È una una figura giuridica atipica, creata dalla dottrina, che si colloca in posizione intermedia tra la fondazione e le altre associazioni o enti partecipativi. Risponde all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale con quello associativo, in ragione della partecipazione di più soggetti alla costituzione dell'organismo.

Differenze
La Fondazione di partecipazione ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile, delineato nell'atto costitutivo. Se ne distingue perché il fondatore partecipa attivamente alla vita dell'organismo.
Gli elementi costitutivi sono l'elemento personale e l'elemento patrimonio. Quest'ultimo ha una struttura aperta e una formazione progressiva: si distingue tra fondo di dotazione (riserva intangibile) e fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell'attività di gestione).

La giurisprudenza della Corte dei conti ritiene necessarie, per l'intervento del privato nel settore pubblicistico, alcune condizioni. La Fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica; -deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative; deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o che l'Organo di amministrazione o vigilanza sia designato in maggioranza da un Ente pubblico.
Governance
Le fondazioni di partecipazione devono osservare le norme sull'evidenza pubblica, indipendentemente dalla entità della quota di contribuzione/apporto che il Comune ha deciso di realizzare nel fondo di dotazione. Gli organi di governo della fondazione hanno natura servente rispetto allo scopo indicato dal fondatore – ente pubblico e cristallizzato nel negozio di fondazione, tale da divenire immodificabile anche per lo stesso fondatore dopo il riconoscimento della personalità giuridica.
Vanno applicati i vincoli pubblicistici in materia di limiti di spesa e modalità di reclutamento del personale, in quanto tali fondazioni sono moduli organizzativi dell'Ente locale per l'esercizio di funzioni generali proprie (Corte dei Conti - Lazio, Delibera n. 151/2013).

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