Appalti

Società di diritto singolare, obbligo di razionalizzare se le norme specifiche sono compatibili

di Stefano Pozzoli

La struttura del Mef torna a produrre un proprio orientamento esprimendosi su una categoria particolare di società, quelle di diritto singolare ovvero costituite e regolate per legge o regolamento ministeriale.
La finalità è essenzialmente fare ordine spiegando che cosa si intenda per società di diritto singolare, tema che il testo unico delle società pubbliche affronta marginalmente (articolo 1, comma 4, lettera a), del Dlgs 175/2016), semplicemente ribadendo che restano in vigore «le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse».

La Struttura ricorda che in occasione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 è emersa una diffusa incertezza in merito al significato della nozione giuridica di società a partecipazione pubblica di diritto singolare. Ricorrente è stata, in particolare, l'attribuzione – erronea – della qualifica a società costituite in attuazione di normative quali, a titolo esemplificativo, il Dlgs n. 267/2000 , confondendo quindi il diritto "singolare" con una previsione normativa più generale.

La struttura osserva che le norme di diritto singolare (definite anche norme «del caso singolo» o «a fattispecie esclusiva») sono disposizioni che si caratterizzano per una minore astrattezza, essendo applicabili a un numero finito di casi, in quanto individuano con precisione uno o più elementi, quali, ad esempio, i destinatari della norma o il suo oggetto. È il caso di una norma che istituisce, in concreto, una particolare, società per azioni determinandone l'oggetto sociale nella «prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione… per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima» e sancisce, infine, il divieto per la società di essere sciolta «se non per legge». È una società che rientra in questa categoria, ad esempio, la Rai. Vi rientrano, in generale, le società costituite con finalità strumentali ad alcuni ministeri. Sono casistiche, in concreto, non molto frequenti ma che rappresentano in molti casi realtà significative.

La Struttura sottolinea che la previsione di salvezza dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del Tusp, vale a rendere immune la società dall'applicazione delle norme del testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare e che quindi, in sostanza, a loro si applica il Tusp. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del Tusp e, in via residuale, il diritto societario comune. In particolare, «la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l'applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell'ente pubblico socio».

L'orientamento della struttura di monitoraggio del Mef

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