Appalti

Partecipate, gli indirizzi della struttura di monitoraggio su censimento e revisione periodica

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche devono adottare i provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni tenendo conto degli indirizzi adottati dalla struttura di monitoraggio del Mef d'intesa con la Corte dei conti e pubblicati sul sito del ministero.
Le indicazioni operative sono definite seguendo l'impianto già utilizzato dalla struttura di monitoraggio ma innestando nello stesso varie precisazioni, in base ai quesiti degli enti.
Le amministrazioni devono procedere alla razionalizzazione periodica disciplinata dall'articolo 20 del Dlgs 175/2016 per le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in società al 31 dicembre 2018, quindi, in una fase successiva, dovranno comunicare le informazioni al Mef.

Tra i soggetti tenuti allo sviluppo del particolare processo rientrano anche i consorzi tra le amministrazioni pubbliche che non rivestono forma societaria (mentre le partecipazioni delle stesse amministrazioni in quei consorzi non sono oggetto di razionalizzazione).

Rispetto alle partecipazioni indirette, gli indirizzi della struttura di monitoraggio precisano che sono soggette alla revisione sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'amministrazione medesima congiuntamente ad altre (controllo congiunto).

Quando la società tramite è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare, le amministrazioni che la controllano sono sollecitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca (da rendere nota agli organi societari) sulle misure di razionalizzazione da adottare. Il Mef precisa che la nozione di organismo tramite non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del Dlgs 175/2016, come i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico e le aziende speciali di cui all'articolo 114 del Tuel, che devono procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

Nel quadro di analisi, gli indirizzi chiariscono l'interpretazione del concetto di controllo pubblico e precisano che rientrano in questa situazione anche le società in house soggette al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica

Le amministrazioni sono tenute a comunicare alla struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento di revisione, nonché nella relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano dell'anno precedente, attraverso lo specifico applicativo sulle partecipazioni del Portale Tesoro.
Per il piano di razionalizzazione gli indirizzi definiscono la struttura contenutistica e un'articolata serie di indicazioni sulle informazioni che devono essere rese, confermando che deve essere trasmesso anche il provvedimento adottato nel caso in cui l'amministrazione non detenga partecipazioni in società all'interno del perimetro oggettivo del Dlgs 175/2016.
Il Mef mette a disposizione anche una struttura sintetica della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano precedente, nella quale vanno comunque fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente e quelle che sono ancora detenute dall'amministrazione.

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