Appalti

Trasporto pubblico locale, il corrispettivo del contratto è soggetto alla revisione prezzi

di Michele Nico

Il contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico regionale e locale si qualifica come contratto a esecuzione periodica o continuativa, per cui a prescindere dalla natura concessoria o no di questo atto negoziale, esso implica il diritto del gestore alla revisione periodica del corrispettivo prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge 537/1993.
Questo l'interessante principio affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7924/2019, che ha accolto il ricorso di una società di trasporto, riformando la sentenza emessa dal Tar Campania.
L'azienda di trasporto in questione è un organismo di diritto pubblico che nel 2003 aveva stipulato un contratto di «servizio ponte» con una Provincia per la durata massima di un anno fino al «subentro della nuova impresa a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali eseguite in conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale».
Poi in realtà - come spesso accade nel settore del trasporto pubblico locale - i tempi della gara in programma si sono dilatati oltremisura, per cui il contratto è stato prorogato per lungo tempo di anno in anno.

Il contenzioso
Nel dicembre 2005, durante la gestione del servizio in proroga, la società di trasporto aveva chiesto alla Provincia la revisione del corrispettivo a decorrere dal primo semestre del 2003, ottenendo dall'ente il diniego da cui è scaturito un lungo contenzio.
Nella prima fase del giudizio il Tar Campania, oltre a dichiarare inammissibile l'impugnativa per ragioni di carattere procedimentale, aveva sostenuto che la clausola di revisione prezzi, non inserita nel contratto originario, non era suscettibile di inserzione automatica (articolo 1339 del codice civile) al cospetto di un contratto avente a oggetto una concessione di servizi pubblici.
È ben vero che, in linea con questa tesi, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha affermato che «in materia di concessioni pubbliche il cosiddetto "principio dell'invariabilità del canone concessorio" impone che, a differenza che nei rapporti contrattuali con la Pa, l'istituto della revisione prezzi non trova applicazione» (sentenza n. 704/2018). Tuttavia il Consiglio di Stato si è discostato da questo assunto per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, scrivono i giudici dell'appello, risulta quanto meno «dubbia» la natura concessoria del contratto di «servizio ponte» per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale, che può configurarsi, in alternativa, come un contratto recante un appalto di servizi.
In secondo luogo, in materia di trasporto pubblico locale l'articolo 19 del Dlgs 422/1997, prevede che i contratti di servizio definiscono il corrispettivo dovuto all'azienda di trasporto, il quale può essere soggetto a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza.
Sulla base di queste argomentazioni, i giudici non ravvisano ragioni per recedere dall'obbligo di inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo, prevista per tutti i contratti a esecuzione periodica o continuativa.

Nessun automatismo
Il Consiglio di Stato ha messo fine a una spinosa controversia affermando la natura imperativa della revisione prezzi, articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, ossia che la stessa non è derogabile in via pattizia.
Questa conclusione, formulata a garanzia dell'equilibrio che deve permanere nel rapporto sinallagmatico dei contratti a esecuzione continuativa, deve essere tuttavia contemperata dall'avvertenza di evitare un aggiornamento automatico del corrispettivo pattuito, dacché la clausola di revisione prezzi non esclude (ma, anzi, presuppone) una facoltà discrezionale della stazione appaltante di effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, in vista della regolare esecuzione del contratto.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7924/2019

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