Appalti

Servizio rifiuti, «no» alla proroga reiterata del contratto per tamponare i ritardi della gara

di Michele Nico

Le plausibili difficoltà riscontrate dall'ente nel riordino delle partecipazioni societarie per organizzare e gestire il servizio integrato dei rifiuti urbani non giustificano il ritardo dei tempi di svolgimento della gara e l'utilizzo improprio della proroga contrattuale per la gestione del servizio. In base a questa motivazione, l'Anac con delibera n. 1065/2019, ha vagliato le modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di un Comune toscano dal 2011 al 2017 e ha riscontrato una serie di criticità nell'operato dell'ente locale che ha illegittimamente cristallizzato lo status quo degli affidamenti oltre ogni ragionevole orizzonte temporale. La situazione ha comportato una pesante censura dell'Autorità anticorruzione, che ha disposto l'invio del fascicolo alla Procura della Repubblica e alla Procura generale della Corte dei Conti, per gli eventuali profili di rispettiva competenza.

La vicenda
Gli eventi risalgono al lontano 2011, anno in cui il Comune interessato aveva scelto con delibera consiliare la società mista, quale modello organizzativo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel relativo ambito di territorio ottimale, individuato dalla legge regionale toscana 18 maggio 1998 n. 25. L'Autorità d'ambito aveva subito attivato, senza soluzione di continuità, la procedura a evidenza pubblica (una «gara a doppio oggetto») per la scelta del partner industriale destinato ad acquisire una partecipazione pari al 45% del capitale della nuova società. La procedura, avviata nel 2011, si è però protratta nel tempo a causa di molteplici difficoltà legate a diversi fattori, tra cui la vasta dimensione territoriale dell'Ato formata da 101 Comuni di differenti dimensioni territoriali e demografiche, la disomogeneità e la frammentazione dei modelli di gestione, il susseguirsi delle modifiche normative nonché le modifiche intervenute nell'ampia legislazione regionale di settore e negli atti di programmazione adottati dalla Regione Toscana.
Il grave ritardo accumulato ha spinto l'Autorità d'ambito nel 2017 ad annullare la procedura, con la conseguente impossibilità di rendere operativa la società mista designata per la gestione del servizio integrato dei rifiuti. Nel periodo intercorso tra il 2011 e il 2017, il Comune al vaglio dell'Anac non ha indetto una gara per un affidamento "ponte" (definendo tale opzione «una possibilità più teorica che pratica») ma ha dato corso a una sequenza di proroghe contrattuali in capo a una società a partecipazione pubblica costituita per la gestione del servizio rifiuti in un ex ambito ottimale della medesima Regione. Le varie proroghe sono state motivate dall'ente locale con l'eccezionalità del contesto organizzativo penalizzato dai ritardi della gara d'ambito, nonché sulla base dell'articolo 68 della legge regionale 77/2013 che – declinando quanto disposto a livello nazionale dall'articolo 204 del Dlgs 152/2006 (codice dell'ambiente) – stabilisce che «per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani 8…), nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico daparte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (…) il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico».

I rilievi dell'Autorità
L'operato regionale è stato ritenuto inidoneo dall'Anac a legittimare la mancanza di una gara "ponte" e lo status quo del precedente affidamento. Nel provvedimento si legge a questo riguardo che «l'adozione (sistematica) delle ordinanze contingibili e urgenti, aventi capacità derogatoria, presenta profili di illegittimità, ossia, il protrarsi di una gestione "derogatoria" dei rifiuti costituisce una chiara violazione delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea».
In merito allo strumento individuato dal Comune per dare corso alla proroga contrattuale l'Autorità scrive che «quanto al potere di ordinanza attribuito al sindaco dal Tuel, in via generale, dall'articolo 54, comma 4, per "prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" e, in via più circoscritta, "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica", si osserva che un limite al potere extra-ordinem è l'efficacia limitata nel tempo degli atti in cui si concreta, poiché, come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, l'atto non può rivestire il carattere della continuità e stabilità di effetti, eccedendo le finalità del momento, e non può essere destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi».

La delibera Anac n. 1065/2019

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