Appalti

Niente obbligo di gara per la gestione dei dispensari farmaceutici stagionali

di Amedeo Di Filippo

È legittima la scelta del Comune di gestire direttamente, tramite la propria farmacia, il dispensario farmaceutico stagionale. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7620/2019.

I dispensari
Oggetto del giudizio è l'impugnativa da parte di un titolare di farmacia degli atti con i quali un Comune ha confermato la scelta di gestire direttamente, tramite la propria farmacia, il dispensario farmaceutico stagionale. Il Tar Puglia ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e in parte infondato, per cui il titolare ha proposto appello, non avendo il primo giudice apprezzato la differenza tra obbligo di istituzione di un dispensario annuale - la cui gestione costituisce concessione di un servizio rimasto nella titolarità del Comune - e facoltà di prevederne uno stagionale, di spettanza degli operatori economici del territorio.
Il dispensario trova la sua ragione giuridica nella legge 221/1968, il cui articolo 1 prevede che nei Comuni, frazioni o centri abitati classificati come rurali ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, Regioni e le Province autonome istituiscono dispensari farmaceutici, la cui gestione è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal Comune.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, può essere autorizzata, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica.

La gestione
La terza sezione del Consiglio di Stato non si discosta dalla posizione assunta dal Tar e respinge l'appello, nella convinzione che l'appellante abbia commesso un errore di fondo nell'inquadramento della cornice normativa. Ritiene infatti che, nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune goda di ampia discrezionalità, sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione. Discrezionalità entro la quale rientra anche la decisione di istituire o meno i dispensari farmaceutici.
Il Consiglio ha sottolineato inoltre che l'articolo 1 della legge del 1968, in base alla quale mentre l'affidamento della gestione del dispensario annuale è affidato alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, non lo prevede per i dispensari stagionali. Regola non scalfita dalla successiva normativa di liberalizzazione delle farmacie (articolo 11 del Dl 1/2012), che coniuga la razionalizzazione della rete distributiva dei farmaci con l'attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza.

I criteri
Nemmeno il criterio della vicinitas ostacola le regole dell'evidenza pubblica poste a tutela della concorrenza nell'ambito della vendita di farmaci, in quanto la comparazione degli interessi in conflitto è già stata effettuata dalla pubblica amministrazione che ha rilevato la coincidenza degli effetti del criterio della vicinanza con l'obiettivo di risparmio ma anche di presidio diretto del servizio.
D'altro canto, aggiungono i giudici di Palazzo Spada, il carattere accessorio del dispensario stagionale rispetto a una farmacia esistente, la cui assegnazione avviene sulla base del procedimento concorsuale speciale, consente di ritenere rispettati i principi di imparzialità e non discriminazione a monte. Il relativo affidamento, lungi dal costituire uno strappo al sistema, ne costituisce la conferma, in termini di necessità di valutazione in concreto delle ramificazioni territoriali del servizio, quali appendici, estemporanee o meno, dei punti pianificati di erogazione dello stesso.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7620/2019

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