Appalti

Nuovi piani finanziari Tari, una rivoluzione ambiziosa

di Simone Pellegrin

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nell'ottobre scorso ha portato a termine il nuovo disciplinare per l'identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente assetto che ancora si basava sui pilastri individuati vent'anni prima con il Dpr 158/1999. Ma non si è limitata solo a questo: Arera ha proposto un nuovo modello di applicazione del principio di integrale copertura dei costi, rivoluzionando le poche certezze che fino all'anno in corso avevano portato all'applicazione dei piani finanziari in tutti i Comuni italiani.

Innanzitutto sono mutati gli attori in gioco: la determinazione dei costi (e quindi del gettito) non è più un affare a due, tra gestore e Comune, in quanto ora i compiti più onerosi e le maggiori responsabilità sono state affidate agli enti territorialmente competenti (Etc).
Già qui emerge un primo elemento di forte ambiziosità del nuovo sistema, dal momento che gli Ato (Ambiti territoriali ottimali) per i rifiuti sono stati determinati nella minoranza del territorio italiano e in ancor meno casi essi sono anche operativi; Arera dispone che, nel caso in cui l'Ato non fosse ancora individuato, dovrebbero intervenire le Regioni per indicare chi ne debba rivestire le funzioni. Il problema consiste proprio nell'onerosità delle mansioni a cui è chiamato l'ente territorialmente competente: l'aspetto più delicato consiste nella fusione dei diversi piani finanziari provenienti dai vari gestori e nell'applicazione delle numerose variabili che il nuovo metodo tariffario (Mtr, descritto nell'allegato alla deliberazione n. 443/2019) richiede per l'attualizzazione dei costi storici.

Già, diversi piani economico-finanziari, poiché Arera prevede che il documento sia redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti, definito come «il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani» che consistono in raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione delle tariffe. Anche in questo caso il disegno di Arera si scontra con una realtà fattuale differente: come è noto, nella maggioranza dei Comuni italiani il ciclo integrato dei rifiuti, come sopra definito, coinvolge più gestori, con le sole eccezioni degli affidamenti completi del servizio all'esterno, frequenti solo in aree minoritarie del Paese. Pertanto i gestori non potranno che produrre ciascuno il proprio Pef e trasmetterlo all'ente territorialmente competente che dovrà amalgamarli e provvedere alla loro validazione. Anche quest'ultima funzione non è per nulla scontata, dal momento che essa consiste «nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario»: non proprio una passeggiata, quindi, soprattutto se si pensa che ogni Ente territorialmente competente dovrà portare a termine questa verifica – mai resasi necessaria fino a ieri e pertanto con tutti i dubbi e le incertezze del caso – per tutti i Comuni della zona (l'Ambito territoriale ottimale, se esistente) entro il 30 aprile 2020, anzi possibilmente prima, visti poi i tempi di necessaria adozione consiliare da parte dei Comuni.

Infine, come se non bastasse quanto già detto, gli Etc dovranno pure provvedere all'adeguamento dei costi consuntivi 2018 pervenuti dai diversi soggetti operanti nel ciclo integrato, mediante l'individuazione di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o modifiche del perimetro gestionale, per ciascun Comune. In questa fase, sebbene non esplicitamente richiamato nei documenti Arera, il ruolo dell'ente locale risulta fondamentale, sia per fornire all'Etc le informazioni puntuali che possano motivare l'adozione dei diversi coefficienti e sia per poter intervenire attivamente nella determinazione dei costi efficienti. Il rischio più concreto, infatti, consiste proprio nella mancata copertura dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno 2020 con le tariffe determinate per quella stessa annualità: se i costi efficienti determinati con il nuovo metodo tariffario Arera non dovessero essere esattamente coincidenti con gli importi che l'ente locale dovrà riconoscere ai soggetti fornitori dei servizi, si creerà uno squilibrio sanabile soltanto mediante l'intervento della fiscalità generale (peraltro ritenuto fino ad oggi illegittimo in base al dettato dell'articolo 1, comma 654, della legge 147/2013). E se si arrivasse a questo, l'ambiziosa rivoluzione avrebbe ottenuto esattamente il risultato opposto alle aspettative.

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