Appalti

Ultimo giorno per pagare il contributo di funzionamento di Arera

di Sauro Prandi

Dopo i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, tocca ora a quelli delle attività nel settore del ciclo dei rifiuti a corrispondere il contributo annuale per il funzionamento di Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Questi ultimi, devono adempiere entro il 17 gennaio, per un importo pari allo 0,30 per mille dei ricavi, sia per il 2018 che per il 2019, sulla base dei bilanci dei due anni; i gestori degli altri servizi vi hanno già provveduto entro il 27 dicembre scorso (0,32 per mille per gli operatori dell'energia elettrica e gas; 0,27 per mille per quelli del servizio idrico integrato). Per i gestori dei rifiuti, era stata la delibera n. 236/2018 a stabilire l'assoggettamento al contributo già per il 2018, rinviandone però la corresponsione al 2019; invece la delibera che ha stabilito le aliquote su cui calcolare l'importo dovuto (per tutti i servizi) è la n. 355/2019, pubblicata il 17 dicembre 2019, e quindi produttiva di effetti; infatti solo in quei giorni è avvenuta l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio in base al combinato disposto dall'articolo 1, commi 65 e 68 bis, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006). Come ricordato nelle Istruzioni tecniche, nel testo allegato alla determina 23 dicembre 2019 n. 173/2019-Dagr, sono tenuti a detto contributo i soggetti che operano nel perimetro di regolazione dell'Autorità, e cioè spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani, oltre che la loro spedizione transfrontaliera.

Circa i Comuni, l'Autorità ha precisato che nel caso in cui essi «... svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono), sono sottoposti all'obbligo di pagamento del contributo. Pertanto, per questi Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l'aliquota stabilita sulla base dell'importo complessivo della Tari (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione), sempre al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell'Autorità».

Poi una precisazione importante: «I Comuni che svolgono esclusivamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall'obbligo del versamento del contributo di funzionamento», contributo che non va versato se inferiore alla soglia di euro 100. Per tutti gli operatori attivi nei quattro settori regolati vige il termine del prossimo 28 febbraio (determina n. 170/2019-Dagr) per dichiarare il versamento, la misura, la data di effettuazione e la base imponibile utilizzata, compresi coloro al di sotto della soglia suddetta, per dimostrare che l'importo minimo non è stato raggiunto. La delibera che stabilisce le aliquote di contributo richiama la previsione di controlli a campione che l'Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, potrà effettuare per l'accertamento della corretta contribuzione.

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