Appalti

I dipendenti delle società pubbliche non possono transitare negli organici degli enti soci

di Federica Caponi

È costituzionalmente illegittima la norma regionale che prevede l'inquadramento automatico, nei ruoli della Regione, di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso enti pubblici economici e società a totale partecipazione pubblica, senza alcuna valutazione della professionalità. Il mancato ricorso alla selezione concorsuale non è in alcun modo giustificabile, né con riferimento alle necessità funzionali dell'amministrazione, né con riguardo a eventuali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. La necessità di razionalizzazione degli organismi partecipati, e la conseguentemente esigenza di tutelare l'impiego del personale presente nelle loro strutture, non è motivo per derogare al principio costituzionale del pubblico concorso, sancito nell'articolo 97 della Costituzione. Questo il principio ribadito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 5/2020 con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 24 della legge Regione Basilicata 38/2018.

Caso e decisione
La disposizione impugnata prevedeva che «al fine di razionalizzare l'impiego del personale a tempo indeterminato appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa per il personale».
I giudici costituzionali hanno rilevato che il riconoscimento del diritto potestativo, del personale a tempo indeterminato appartenente a enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica, di transitare nei ruoli del personale regionale, senza concorso, determinerebbe un privilegio indebito per i soggetti beneficiari del meccanismo.

La regola del pubblico concorso
La regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle Pa ammette deroghe solo per fronteggiare specifiche necessità funzionali delle Pa o per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, ma sempre accompagnato dalla previsione di adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto e il principio secondo cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza (articoli 3 e 51 della Costituzione).
La Corte costituzionale ha infatti costantemente escluso la legittimità di "internalizzazioni" attraverso il passaggio automatico dall'impiego "privato" in una società partecipata (anche in house) a quello alle dipendenze di una Pa, ritenendo che in questo modo si aggirerebbe la regola che condiziona l'acquisizione dello stato giuridico di dipendente pubblico all'espletamento di un concorso pubblico (Corte costituzionale, sentenze nn. 62/2012; 227/2013; 167/2013 e 7/2015).
L'articolo 31 del Dlgs 165/2001 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività), si applica esclusivamente nel settore del lavoro pubblico, ossia nel caso di esternalizzazioni di attività esercitate da un soggetto pubblico ad altro soggetto, pubblico o privato. La norma, in particolare, non si applica nel caso di passaggio di funzioni e dipendenti da parte di soggetti privati a favore di enti pubblici, visto che in quelle ipotesi l'automatico trasferimento dei lavoratori presuppone un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorché in regime di lavoro privatizzato) – che non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico.

La giurisprudenza contabile
In sintonia con la giurisprudenza costituzionale, anche la magistratura contabile ha da tempo escluso la possibilità di un inserimento automatico del personale assunto dalle società partecipate, negli organici pubblici, anche a fronte di un'eventuale re-internalizzazione di servizi o funzioni, in precedenza trasferite agli organismi partecipati.
La disciplina della salvaguardia dei rapporti di lavoro, in caso di trasferimento d'azienda, che garantisce ai dipendenti coinvolti la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione di tutti i diritti acquisiti (articoli 31 del Dlgs 165/2001 e 2112 del codice civile) «non può trovare applicazione nei confronti del personale assunto direttamente dalla società a totale partecipazione pubblica locale senza il ricorso alle procedure aperte di selezione pubblica», come chiarito anche dalla Corte dei conti, sezioni riunite, nella delibera n. 4/2012.

La sentenza della Corte costituzionale n. 5/2020

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