Appalti

Tari trasparente per tutti gli utenti, arrivano le istruzioni Ifel sui nuovi obblighi

di Giuseppe Debenedetto

Le informazioni sulla tariffazione e sul servizio rifiuti dovranno essere rese disponibili a tutti gli utenti della Tari o della tariffa corrispettiva attraverso il sito internet del gestore del servizio rifiuti e tramite i documenti di riscossione. Lo evidenzia l'Ifel con una nota di lettura che fornisce un supporto ai Comuni nel percorso di transizione necessario per adempiere alle prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 444/2019, da recepire entro il 1° aprile 2020. L'Ifel anticipa, inoltre, che è in uscita anche la nota sulla deliberazione Arera n. 443/2019 e sul nuovo metodo tariffario. Mentre prosegue l’attesa che venga ratificata, con una norma, l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 30 gennaio 2020 di far slittare al 2021 l'applicazione dei piani economici e finanziari previsti dalla delibera Arera n. 443, lasciando per quest'anno una funzione sperimentale.

Ifel evidenzia che lo spirito con il quale l'Arera ha intrapreso l'attività che gli è stata affidata dalla legge è quello di porre al centro della nuova regolazione l'utente del servizio di gestione rifiuti, applicando a tutti le stesse regole, seppur nell'ambito di una dichiarata gradualità e asimmetria. Con la delibera n. 444/2019, l'Arera ha di fatto concretamente avviato la definizione di elementi concernenti la qualità minima del servizio e le modalità per una sua puntuale comunicazione agli utenti. Le nuove regole sulla trasparenza si applicano in via ordinaria dal 1° aprile 2020 e dal 1° gennaio 2021 per le gestioni riguardanti i Comuni fino a 5.000 abitanti.

Gli elementi informativi minimi individuati dall'Autorità devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, tenute al pagamento della Tari o della tariffa corrispettiva) attraverso il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, anche il Comune) e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura). Le variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio, invece, dovranno essere comunicate agli utenti interessati con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nello specifico la nota Ifel approfondisce le questioni relative ai destinatari del provvedimento n. 444/2019, evidenziando che gli obblighi relativi agli elementi informativi minimi si applicano a tutti i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti urbani, inclusi i Comuni che gestiscono, in tutto o in parte, il servizio in economia.

In ordine alle informazioni necessarie per garantire la trasparenza del servizio, l'Ifel invita i Comuni che gestiscono direttamente le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti di richiedere sin d'ora al gestore del servizio di predisporre e fornire i dati, le informazioni e gli strumenti utili sia per poter organizzare la nuova bolletta che per provvedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale. In particolare, oltre alle informazioni sul servizio rifiuti (gestore, calendario, modulistica per reclami, percentuale raccolta differenziata, eccetera), i Comuni dovranno predisporre e mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet contenente diverse informazioni, tra cui le regole di calcolo della tariffa, le informazioni per l'accesso alle eventuali agevolazioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale, gli estremi dei provvedimenti tariffari e regolamentari, le modalità di pagamento ammesse, le scadenze, eccetera. Il documento per la riscossione dovrà peraltro contenere specifiche indicazioni per permettere agli utenti di optare per la ricezione in formato elettronico e deve riservare uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni di Arera.

La nota Ifel

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