Appalti

Niente gara per l'ampliamento della concessione demaniale se l'attività non cambia

di Cosimo Brigida

L'istanza di ampliamento e risagomazione della originaria concessione demaniale marittima per un'area fronte mare attrezzata a servizio della struttura ricettiva retrostante non necessita di una procedura a evidenza pubblica, nonostante si tratti di un'attività commerciale (chiosco-bar) diversa da quella al cui servizio è posta l'orinaria concessione (albergo), se l'attività esercitata sull'area in concessione permane quella tipica dello stabilimento balneare. Secondo la sentenza n. 575/2020 del Consiglio di Stato, la circostanza che l'attività propria di uno stabilimento balneare (posa di ombrelloni e lettini, chiosco-bar, bagni, docce eccetera) sia svolta in relazione a un'attività commerciale di bar non muta la natura neppure riguardo all'ampliamento, se finalizzato alla posa di strutture balneari.

I fatti
La controversia è sorta in seguito al diniego con cui il Comune aveva respinto due istanze per l'ampliamento e la risagomazione dell'originaria concessione di un'area fronte mare attrezzata a servizio della struttura ricettiva. L'amministrazione comunale aveva motivato il diniego ritenendo che la finalità della domanda di ampliamento riguardasse un'attività commerciale diversa da quella al cui servizio era posta l'originaria concessione e aveva riqualificato l'istanza finalizzata all'ottenimento di una nuova concessione, piuttosto che alla variazione per ampliamento della precedente, per cui non si poteva prescindere, ai fini del rilascio, dallo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica.
Il titolare della concessione riteneva invece che non si trattasse della richiesta di un nuovo rilascio in quanto non è la presenza dell'attività di bar su un'area demaniale in concessione a modificare la natura e la funzione del titolo concessorio, se l'utilizzo dell'area era e rimane quello indicato nella concessione, ovvero attività propria di uno stabilimento balneare posto a servizio della struttura ricettiva retrostante.

La decisione
Secondo il Consiglio di Stato, la procedura a evidenza pubblica è richiesta solo per il rilascio della concessione. La richiesta di variazione della concessione, salvo il caso in cui per la sua estensione non sia tale da configurare effettivamente una nuova concessione, è subordinata esclusivamente all'accertamento della sua compatibilità con il Piano comunale della costa, il Codice della navigazione e il relativo regolamento, nonché, in generale, con le direttive comunitarie e le leggi statali e regionali in materia. La messa a bando di un'area demaniale non potrebbe infatti fondarsi solo sul fatto che essa è oggetto di richiesta di ampliamento da parte del concessionario titolare dell'area confinante, senza alcuna preventiva e concreta verifica da parte dell'amministrazione concedente della sua effettiva suscettibilità di formare autonomamente oggetto di concessione. Del resto, anche laddove la verifica avesse esito positivo, la messa a bando dell'area, con conseguente possibilità dei terzi di partecipare alla procedura e quindi di aggiudicarsela, concretizzerebbe in realtà non un ampliamento, bensì una nuova concessione, sterilizzando il contenuto dell'articolo 27, secondo comma, del regolamento del Codice della navigazione secondo cui il concessionario può chiedere la «variazione nell'estensione della zona concessa».

La sentenza del Consiglio di Stato n. 575/2020

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