Appalti

La scuola non può imporre l'obbligo del servizio mensa

di Michele Nico

È sempre più controversa la questione che riguarda la fruizione obbligatoria del servizio di ristorazione da parte degli alunni di scuola primaria iscritti al tempo pieno, con l'effetto di una situazione d'incertezza che si riverbera non solo sugli utenti e le loro famiglie, ma anche sulla programmazione di un servizio di rilievo primario per le finalità educative e formative della scuola.
Con la sentenza n. 1576/2020 il Tar Lazio, ha accolto il ricorso di un gruppo di genitori e ha annullato i provvedimenti con cui la dirigente di una scuola primaria imponeva agli alunni la fruizione obbligatoria del servizio di ristorazione o l'uscita da scuola durante il tempo mensa, vietando in modo assoluto e generalizzato la consumazione dei pasti domestici nei locali dell'istituto.

La decisione delle Sezioni unite
Sembrava che la questione fosse stata definitivamente risolta con la pronuncia n. 20504/2019 delle Sezioni unite della Cassazione, che aveva escluso in modo perentorio la sussistenza di un diritto da riconoscersi alle famiglie di provenienza di preparare il pasto agli alunni, per consumarlo durante il tempo prolungato nei locali ove la scuola eroga anche il servizio mensa.
Con detta pronuncia le Sezioni unite hanno affermato che «un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile (…) in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado», tant'è vero che riconoscere la facoltà di consumare il pasto preparato dalla famiglia nei locali della scuola «sarebbe un'impropria ingerenza dei privati nella gestione di un servizio che, per come organizzato dall'amministrazione scolastica, non prevede da parte del personale docente la vigilanza degli alunni che pranzano con il pasto domestico».

La decisione del Tar
Il Tar Lazio ha considerato la suddetta pronuncia nella sentenza, ma se ne è totalmente discostato sulla base di varie argomentazioni, in parte tratte dalla giurisprudenza e in parte dalla vigente normativa in materia.
Secondo i giudici, il servizio di ristorazione scolastica non può essere oggetto di un'imposizione obbligatoria agli alunni per il fatto che esso non si configura quale servizio pubblico locale al pari dell'illuminazione pubblica, della nettezza urbana o della manutenzione del verde pubblico, che risultano indispensabili e imprescindibili per la vita della collettività amministrata.
Di contro, il servizio mensa presenta i connotati di un «servizio a domanda individuale», come si desume dal Dm 31 dicembre 1983, che al n. 10) reca appunto la voce «mense, comprese quelle a uso scolastico».
A questo riguardo, il medesimo decreto precisa che «per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale».
Ad avviso del Tar Lazio i provvedimenti impugnati dell'istituto scolastico prestano il fianco a ulteriori profili di illegittimità, là dove essi impongono, durante il tempo mensa, la fuoriuscita dalla scuola degli alunni che non hanno optato per il servizio di ristorazione.

Il tempo mensa
In relazione a questo aspetto, la Corte d'appello di Torino con la sentenza n. 1049/2016 ha sancito che «il diritto all'istruzione primaria (…) coincide con il diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell'ambito del tempo scuola in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico, ragion per cui il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all'istruzione così come delineato».
In questa logica, il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo scolastico, in quanto rappresenta per gli studenti un momento di condivisione, di socializzazione, e di valorizzazione delle personalità individuali, oltre che di confronto con i limiti e le regole che derivano dal rispetto degli altri e dalla civile convivenza.
Di qui la conclusione del Tar Lazio secondo cui la restrizione imposta con i provvedimenti impugnati da un lato contrasta con la tratteggiata non obbligatorietà di fruizione del servizio di refezione scolastica, e dall'altro priva illegittimamente gli alunni della possibilità di condividere il tempo mensa con i compagni, violando sia il principio di non discriminazione, sia la libera scelta delle famiglie in ordine all'alimentazione dei loro figli.

La sentenza del Tar Lazio n. 1576/2020

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