Appalti

Partecipate, attivo l'applicativo del Tesoro per la revisione periodica - Dati entro il 30 aprile

di Daniela Casciola

Funziona l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it per la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione (articolo 20, commi 1 e 2 e comma 4, del Dlgs 175/2016) e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2018 (articolo 17 del Dl 90/2014).
La Corte dei conti che ne ha dato notizia ieri, ha anche specificato che l'acquisizione dei dati si concluderà il 30 aprile.

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del Dlgs 175/2016 entro il termine del 31 dicembre gli enti sono soggetti a due adempimenti. Un obbligo interessa le amministrazioni pubbliche che entro il 31 dicembre 2018 hanno proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Questi enti, entro il 31 dicembre 2019, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018. L'altro obbligo prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2019, del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti (comma 2 articolo 20), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredandolo da apposita relazione tecnica.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione alla sSezione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2018 secondo l'articolo 20, comma 3, del Tusp).

Le Amministrazioni accreditate sull'applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i dati esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

Le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull'applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

I provvedimenti di competenza della Sezione controllo Enti (organismi assoggettati al controllo di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259) devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sezione.controllo.enti@corteconticert.it. Quelli, invece, di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo (Amministrazioni dello Stato ed enti nazionali) devono essere inviati attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©