Appalti

Coronavirus/8 - Impossibile garantire l'assistenza domiciliare agli alunni con disabilità

di Amedeo Di Filippo

L'articolo 9 del Dl 14/2020 consente agli enti locali di fornire, durante la sospensione del servizio scolastico, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari impiegando i fondi e gli operatori già impegnati a questo finalità. La successiva emanazione del Dpcm 9 marzo e la presenza di diverse criticità organizzative ne rendono impossibile l'applicazione.

Le norme
Le funzioni amministrative relative alla «assistenza scolastica» sono state attribuite ai Comuni dagli articoli 42 e 45 del Dpr 616/1977;
l'articolo 13, comma 3, della legge 104/1992 impone l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili fisici o sensoriali;
l'articolo 14 della legge 328/2000 affida ai Comuni, d'intesa con le Asl, l'onere di predisporre un progetto individuale che comprende la valutazione diagnostico-funzionale o il profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato, i servizi alla persona, le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
Sulla materia ci sono poi le norme di legge regionale, che in genere attribuiscono agli enti locali l'obbligo di fornire l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità attraverso un servizio di supporto educativo specialistico. Servizio che in genere è il risultato della condivisione da parte delle varie istituzioni sul territorio (scuola, servizi socio-sanitari, Comune) di un unico progetto complessivo che ha la finalità di assicurare all'alunno disabile un'esperienza educativa ed inclusiva nella scuola.

Il servizio
Destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità che presentano una minorazione fisica, psichica e sensoriale, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione. Per le secondarie di secondo grado dovrebbero provvedere le Province, che spesso hanno nicchiato anche per mancanza di fondi. Ha così sopperito la legge di bilancio 2016, il cui comma 947 ha attribuito queste funzioni alle Regioni prevedendo un apposito contributo rifinanziato e incrementato per gli anni 2019-2021 dal comma 561 della legge 145/2018.
Il servizio viene gestito attraverso operatori socio-educativi appositamente formati, in genere ricorrendo a soggetti esterni tramite procedure ad evidenza pubblica. Gli operatori lavorano nella classe come figure di sostegno al gruppo, promotori di integrazione e facilitatori della comunicazione, in accordo con gli insegnanti di sostegno e di classe e collaborano alla realizzazione del piano educativo individualizzato (Pei) di ogni alunno disabile all'interno del piano dell'offerta formativa.

Il Dl 14
Il Dl 14/2020 ha introdotto disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale ma all'articolo 9 individua una misura per l'assistenza ad alunni con disabilità, di competenza comunale. Misura che si applica durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, nel corso della quale gli enti locali possono fornire «l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari». L'assistenza ha però una qualificazione funzionale ben precisa, in quanto è diretta:
• al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), del Dpcm 8 marzo, che impegna i dirigenti scolastici ad attivare «modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità»;
• alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), dello stesso Dpcm, che raccomanda ai Comuni di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone «ovvero svolte presso il domicilio degli interessati».
Il problema è che nel frattempo gli articoli 2 e 3 del Dpcm 8 marzo sono stati resi inefficaci dal Dpcm 9 marzo, che estende su tutto il territorio nazionale le misure previste per le sole «zone rosse» dall'articolo 1 del primo Dpcm, la cui letteta a) impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Salta dunque la finalità prevista dalla lettera b), rimane quella della lettera a), perché l'articolo 1 del Dpcm 8 marzo contempla, alla lettera h), la sospensione delle attività didattiche ma «ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza». La possibilità di utilizzare gli operatori comunali è quindi limitata ai soli casi in cui la formazione a distanza sia stata effettivamente attivata dalla scuola, ma anche in questo caso i Comuni mantengono un margine di apprezzamento - l'articolo 9 afferma che essi «possono fornire» - verosimilmente correlato all'onere di tenere conto «del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio».

Le criticità
Qualora ci fosse il via libera, scattano diverse criticità di cui il legislatore d'urgenza non ha potuto tenere conto, a causa dell'inevitabile accavallarsi degli eventi, che:
• non è automatico né semplice trasporre un progetto costruito da diversi attori istituzionali per l'ambiente scolastico in quello domestico;
• le variazioni del progetto non possono non essere concordate con gli operatori dell'Asl, in questi frangenti sotto una pressione inaudita per ben altre emergenze;
• gli esperti affermano che molti ragazzi disabili non reagiscono agli stimoli se non in presenza e all'interno di un contesto, per cui si rischia di vanificare tutti gli sforzi e anzi di aggravare la situazione;
• l'ingresso degli operatori nelle abitazioni espone gli studenti disabili, già di per sé fragili, ad un rischio altissimo, anche perché non possono essere assicurate le ottimali dotazioni di dispositivi di protezione (mascherine, guanti), ad oggi introvabili, né garantire che gli operatori seguano specifici protocolli di comportamento, anch'essi non disponibili;
• l'articolo 9 del Dl 14 prevede che il servizio debba essere gestito «alle stesse condizioni assicurative sinora previste», che è previsione non tarata in quanto cambia la sede del servizio, mutano le modalità di erogazione e viene meno la «sicurezza» del contesto scuola.
Tutto questo rende più che problematico dirottare gli operatori dalla scuola alle case degli studenti, così che il carico per le famiglie rimane tutto, anzi si ingigantisce. È per questo che forse conviene investire ancora di più sulle modalità agili di lavoro e sui congedi parentali, in modo da riconoscere ai genitori quella giusta dose di flessibilità utile a meglio garantire la presenza accanto ai propri ragazzi.

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