Appalti

I bidoni per il deposito dei rifiuti devono stare all'interno dei condomini

di Domenico Carola

I giudici del Tar per la Sicilia-Catania con l'ordinanza n. 571/2020 hanno ritenuto che non sussistono ragioni estetiche o d'igiene che giustifichino la collocazione dei bidoni dell'immondizia carrellati fuori dai condomini.

La vicenda
L'Associazione nazionale amministratori di condominio Italia ha proposto ricorso davanti al Tar Sicilia-Catania contro due ordinanze del sindaco di Messina e contro a delibera della giunta comunale e relativo regolamento, sostenendo che i condomini non possono essere obbligati a tenere i bidoni con le rotelle per la raccolta differenziata all'interno dei locali dell'edificio condominiale. Non è necessario che a giustificare questo rifiuto sia l'assenza di locali disponibili in cui collocarli. I condomini sono liberi di non volerli all'interno degli spazi condominiali per ragioni di sicurezza.

La decisione
I giudici del Tar hanno risposto positivamente, anche se in parte, al ricorso ritenendo in via cautelare, che i condomini non potevano essere obbligati a collocare i carrellati per la raccolta differenza all' interno dei «locali condominiali, sia nel caso in cui i condòmini avessero dichiarato che non disponevano di spazi adeguati, sia nel caso in cui i condòmini avessero dichiarato di non volerli tenere negli spazi interni per ragione di sicurezza».
Dopo il ricorso del Comune, il contenzioso è tornato di nuovo al Tar che ha rigettato le richieste dei condomini. I giudici amministrativi hanno precisato che il termine "locale" indica un luogo chiuso che appartiene a una costruzione, ancorché non edilizia, e non uno spazio aperto. Ne consegue che, quando il condominio disponga di spazi aperti, in essi possono ben esser alloggiati i "carrellati", anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto. Le esigenze di sicurezza addotte dai condomini pertanto non possono impedire agli operatori di accedere agli spazi aperti dell'edificio condominiale. Non si possono addurre neppure giustificazioni di ordine estetico, visto che nessuna norma dà loro rilievo. Per quanto riguarda infine l'aspetto igienico sanitario, l'organizzazione della raccolta e del deposito dei rifiuti prevede una permanenza dei carrellati per un periodo di tempo talmente breve, che è compito dei condomini preoccuparsi di tenerli puliti.

L'ordinanza del Tar per la Sicilia-Catania n. 571/2020

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