Appalti

Partecipate, nessun adeguamento dei compensi agli amministratori anche se il contesto è cambiato

di Marco Rossi

Nelle more della definitiva emanazione del decreto, previsto dall'articolo 11 del Dlgs 175/2016, che dovrebbe disciplinare i nuovi tetti ai compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico non sussistono spazi di autonomia per un adeguamento degli emolumenti rispetto al dato 2013 (peraltro definito «anacronistico»), anche laddove siano intervenute significative evoluzioni gestionali.
È quanto si desume dalla lettura del parere n. 29/2020 rilasciato dalla Corte dei conti Liguria al fine di rispondere a un quesito trasmesso da un ente, articolato essenzialmente in due punti.
L'ente ha chiesto di chiarire, da un lato se il perimetro di applicazione del limite dell'80 per cento rispetto al dato 2013 si estende a tutte le società in controllo pubblico (ovvero esclusivamente alle società che operano prevalentemente nei confronti della pubblica amministrazione), mentre, dall'altro lato, se è possibile procedere a un adeguamento dell'emolumento in presenza di un «tetto» ritenuto inadeguato, anche alla luce dell'evoluzione dell'assetto caratterizzante la società.
Come anticipato la pronuncia si è espressa in senso restrittivo su entrambi i punti, alla luce sia delle disposizioni in essere sia delle precedenti indicazioni della magistratura contabile, con un esito che, a evidenza, dimostra l'esigenza di risolvere sul piano normativo la questione (diventata sempre più spinosa), anche nella prospettiva di assicurare adeguate competenze nella gestione delle società in controllo pubblico.

Il limite dell'80 per cento
Il primo punto esaminato concerne l'estensione applicativa della disposizione (contenuta nel Dl 95/2012) che limita all'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel corso del 2013 il compenso riconoscibile, per comprendere se vi rientrano esclusivamente le società che (nel 2011) avevano sviluppato un fatturato da prestazione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento ovvero anche le altre società in controllo pubblico.
La questione è rilevante in quanto l'articolo 28 del Dlgs 175/2016 ha disposto l'abrogazione del riferimento alla tipologia di società, ferma restando l'indicazione del limite dei compensi degli amministratori, che non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (anche alla luce della norma transitoria contenuta nell'articolo 11, comma 7, sempre dello stesso testo unico).
Secondo la magistratura contabile ligure questi limiti sono destinati a operare per tutte le società a controllo pubblico, tra cui rientrano anche le società a totale partecipazione pubblica che non abbiano carattere strumentale e, quindi, pure se deputate all'erogazione di servizi pubblici locali e di servizi all'utenza.
Infatti, la conseguenza dell'intervento operato con il Dlgs 175/2016 non è stata quella di determinare un vuoto normativo con riferimento a talune tipologie di società, ma semplicemente quella di unificare, in un'unica previsione, il trattamento dei compensi.

La possibilità di aumento
Il secondo punto, concerne la possibilità di rideterminare in aumento il compenso (rispetto al 2013) in presenza di significativa evoluzione e di un'evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili sulla base delle disposizioni indicate.
Il parere si allinea ai precedenti giurisprudenziali, secondo i quali il limite ha carattere tassativo, non essendo quindi consentito il superamento in presenza di situazioni nuove e contingenti, come le aumentate competenze della società o la necessità di dare attuazione alle previsioni dei piani di razionalizzazione.
L'unica ipotesi derogatoria ammissibile, infatti, riguarda la fattispecie (del tutto peculiare) di assenza di spesa per l'annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe costituire il limite che dovrebbe essere rispettato.

La mancata adozione del decreto
Merita, infine, di essere positivamente sottolineata l'indicazione (contenuta sempre nella pronuncia e pienamente condivisibile) con cui è stigmatizzato il lungo protrarsi del ritardo nell'adozione del decreto ministeriale che, ancorando la determinazione dei compensi all'effettiva complessità della gestione societaria, favorirebbe anche la selezione delle migliori professionalità, superando l'ormai anacronistico riferimento alla spesa storica del 2013.

La delibera della Corte dei conti Liguria n. 29/2020

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