Appalti

Coronavirus - Servizi socio-assistenziali ed educativi, contratti modificabili e nuovi luoghi di fruizione

di Alberto Barbiero

I Comuni devono riorganizzare molti servizi socio-assistenziali ed educativi, trasformando le attività rese in micro-comunità in servizi di assistenza individuale o trasferendo i servizi individualizzati dalle strutture al domicilio dei soggetti assistiti.
La conversione nella legge 27/2020 del Dl 18/2020 ha confermato la commutazione dei servizi educativi, scolastici e di assistenza a persone disabili e anziane prevista dall'articolo 48, riconducendo a questo quadro anche l'articolo 4-ter, che comporta una modifica dei luoghi di resa di alcune prestazioni di assistenza a persone in condizioni di fragilità.

La modifica dei contratti
L'articolo 48 contiene le disposizioni con le implicazioni operative di maggior rilievo per le amministrazioni comunali, poiché definisce le regole per modificare i rapporti con gli appaltatori che gestiscono servizi educativi negli asili nido e scolastici nelle scuole dell'infanzia, nonché con quelli che gestiscono servizi socio-assistenziali a persone anziane e a persone disabili in centri diurni.
La sospensione delle attività in queste strutture in base ai Dpcm e alle ordinanze regionali di attuazione della normativa emergenziale costituisce il presupposto per richiedere agli appaltatori una co-progettazione, che porti al reimpiego del personale impiegato in questi appalti (ma anche nell'ambito di concessioni o di convenzioni con soggetti del terzo settore) in attività assistenziali per i soggetti che sino alla chiusura erano assistiti nelle micro-comunità.
Per i bambini delle scuole dell'infanzia, ad esempio, la riprogettazione delle prestazioni è finalizzata a portare gli educatori ad assistere i bambini presso il loro domicilio, per aiutarli a fruire della didattica a distanza. Per le persone anziane frequentanti un centro diurno, invece, il personale dell'appaltatore impegnato nelle attività assistenziali può essere impiegato in attività domiciliari, con una serie di adeguamenti (tra cui la tempistica delle attività di sostengo alla persona anziana o disabile).
La parte di corrispettivo riferita al periodo tra la sospensione determinata dalla situazione emergenziale e la conclusione programmata delle attività (in genere tra giugno e luglio, a seconda dei contesti) deve essere ricondotta dal Comune in parte al pagamento dei servizi riprogettati nella modalità domiciliare (al netto delle mancate entrate per gli stessi servizi) e in parte alle eventuali attività di gestione provvisoria delle stesse strutture (situazione ipotizzabile nelle concessioni).
La disposizione si configura come un'ampia e particolare deroga ai normali istituti gestibili per le modifiche e le varianti nell'ambito dei contratti, disciplinati dall'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, definita con una proiezione temporale molto limitata e finalizzata ad assicurare ai bambini, agli anziani e ai disabili continuità assistenziale, seppure con modalità differenti.
Nella nuova organizzazione delle prestazioni il personale dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuale adeguati, per garantire massima sicurezza nei rapporti con gli assistiti: i costi relativi a queste misure ulteriori devono essere riportati in un adeguamento specifico del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze e deve essere esplicitamente indicato in quale misura se ne deve far carico l'appaltatore e quanta parte deve essere ricondotta ai costi corrisposti dal Comune.
L'articolo 4-ter della legge 27/2020 comporta un adeguamento anche per i contratti di appalto relativi ai servizi di assistenza individuale ad alunni disabili nel periodo di sospensione dell'anno scolastico: gli operatori dovranno svolgere le loro attività presso il domicilio dei bambini e dei ragazzi, al fine di consentire loro la migliore fruizione della didattica a distanza.
La stessa norma riporta alle regioni il compito di attivare delle unità speciali, per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
La disposizione deve essere posta in correlazione con quanto previsto dall'articolo 48, determinando conseguentemente l'organizzazione di queste attività in contesti nei quali i centri diurni siano attivi, ma non possano essere frequentati da utenti che, per le loro condizioni fisiche, si trovano in una situazione di estrema fragilità, tale da non rendere possibile, in questa fase, la frequentazione delle strutture.

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