Appalti

Coronavirus - Tpl e scuolabus, la regola del «vuoto per pieno» si applica anche se il gestore è in house

di Alberto Barbiero

I Comuni devono corrispondere ai gestori del trasporto scolastico i corrispettivi previsti dai contratti per le prestazioni ordinarie, senza alcuna riduzione o penale, anche a fronte delle minori corse effettuate nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

La legge 27/2020 ha introdotto nell'articolo 92 del Dl 18/2020, in sede di conversione, alcune diposizioni, contenute nei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater che definiscono una disciplina speciale per i contratti relativi al trasporto pubblico locale e al trasporto scolastico, completamente derogatoria rispetto agli elementi definiti negli atti pattizi e agli istituti regolati, per appalti e concessioni, dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici, determinando per gli enti l'obbligo di pagamento anche delle corse non effettuate, con l'introduzione di un sistema di erogazione dei corrispettivi «vuoto per pieno».

Il comma 4-bis, infatti, stabilisce che alla fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti di questi servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'ambito di applicazione soggettiva della particolare disposizione è molto ampio, in quanto essa si riferisce ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale e scolastico, indipendentemente dal tipo di rapporto che li lega all'amministrazione affidante. Ne consegue che, qualora il servizio di trasporto scolastico sia svolto in house da una società controllata dal Comune, la norma trova applicazione anche in questo caso, obbligando l'ente a non dare attuazione alle clausole che prevedono penali o sistemi revisionali stabilite dallo stesso contratto di servizio.

Il comma 4-bis dell'articolo 92 della legge 27/2020 rende inefficaci anche le clausole per la regolamentazione di modifiche prevedibili (compreso il quinto d'obbligo) e per la determinazione di penali contenute nei contratti di appalto, che costituiscono la fattispecie più diffusa per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico.

Pertanto, i Comuni sono tenuti a versare all'appaltatore i corrispettivi previsti per i servizi che dovevano essere realizzati a partire dalla sospensione delle attività scolastiche sino al termine ordinario delle stesse (nell'arco delle prime due settimane di giugno, a seconda dei calendari regionali), anche se non svolti.

Qualora il contratto di appalto con il gestore del trasporto scolastico preveda anche altre attività, come ad esempio i trasporti dei bambini alle sedi dei centri estivi, queste sono assoggettate al normale regime di sospensione in base all'articolo 107 del codice dei contratti pubblici.

Il particolare obbligo di remunerazione «vuoto per pieno» non può tuttavia determinare l'immediata liquidazione dei corrispettivi previsti nei contratti con i gestori, in quanto il comma 4-quater dello stesso articolo 92 subordina l'efficacia della particolare normativa introdotta con il comma 4-bis all'autorizzazione della Commissione europea, in base all'articolo 108 del Trattato Ue, in quanto è necessario che sia verificata la compatibilità del sistema con le regole sugli aiuti di Stato. Le amministrazioni comunali, pertanto, devono accantonare le risorse, in attesa del via libero dall'Unione europea.

In relazione alla riattivazione dei servizi di trasporto scolastico per i contratti che coprono anche il prossimo anno scolastico, il comma 4-bis costituisce (sempre in forza dell'autorizzazione della Commissione Ue o meno) una garanzia per una eventuale prima fase dell'anno gestita con didattica a distanza, quindi non necessitante di trasferimenti degli alunni da casa a scuola.

Per i contratti in scadenza al termine dell'anno scolastico 2019-2020, invece, il tenore letterale del comma 4-ter dello stesso articolo 92, che stabilisce la proroga ex lege dei contratti di trasporto pubblico locale sino al dodicesimo mese successivo al termine del periodo emergenziale, quindi in teoria siano al 31 luglio 2021, ne esclude l'applicazione al trasporto scolastico.

Dovendo pertanto affidare nuovamente il servizio, i Comuni saranno chiamati ad attivare le procedure presso i soggetti aggregatori, in considerazione della sottoposizione del trasporto scolastico all'obbligo di affidamento aggregato in base all'articolo 9, comma 3 della legge 89/2014 e del Dpcm 11 luglio 2018, attuativo della stessa, qualora il valore sia pari o superiore a 40.000 euro.

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